domenica 26 aprile 2015

Schermature solari: le 4 cose da sapere sull’applicazione dell’Ecobonus 65%

Bonus schermature solari, arrivano le prime interpretazioni dell’ENEA utili per comprendere con precisione il raggio applicativo della misura che colloca gli incentivi fiscali anche su questo comparto.
In queste settimane è stato aperto il portale ENEA (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) per l’invio dei documenti necessari ad ottenere la detrazione del 65% (per adesso riconosciuta per le spese sostenute fino alla fine del 2015). I dubbi sono prontamente sorti in apertura di anno a causa della particolare struttura della norma, composta dalla sovrapposizione di un vecchio decreto ministeriale sulla base di altre norme tecniche.
Nel predisporre il portale dedicato alla trasmissione dei dati, l’ENEA ha pertanto dovuto interpretare la norma, andando al di là delle sue “specifiche attribuzioni”: e i dubbi interpretativi sono stati proprio la causa del lieve ritardo con il quale il sito è andato online.
Va premesso che sono 3 le categorie essenziali in cui si divide il concetto di schermatura solare: da interno, da esterno, fra vetri. Le 3 aree sono egualmente coperte dall’estensione dell’Ecobonus 65%.
Ecco l’elenco dei manufatti che sono compresi all’interno del raggio applicativo del Bonus schermature solari:
- scuri;
- tende alla veneziana;
- tapparelle;
- persiane a battente, alla veneziana o a soffietto;
- tende esterne a bracci pieghevoli o rotanti, a rullo, verticali;
- tende per lucernari e finestre su tetto.
Ecco di seguito i requisiti fondamentali (3 più un corollario applicativo)che consentono il via libera agli effetti degli incentivi fiscali sulle schermature solari:
1. Aderenza. Le schermature devono essere “solidali” all’involucro edilizio (ovverosia in aderenza): il loro scopo primario deve essere quello di impedire che gli ambienti interni si surriscaldino a causa delle radiazioni solari dirette durante il periodo estivo, riducendo l’eventuale uso di climatizzatori o ventilatori (tale primo requisito esclude in via automatica dal raggio applicativo del bonus strutture come i gazebo).
2. Proporzionalità e mobilità. Il principio di proporzionalità è fondamentale, perché la proiezione deve essere rapportata alla vetrata protetta. Al contempo un punto di assoluto rilievo per definire una schermatura solare è la mobilità del manufatto stesso: “Le schermature devono essere mobili – spiega Americo Calderi, responsabile della Gestione meccanismo detrazioni fiscali di ENEA – perché non devono poi impedire l’irraggiamento nei mesi invernali”. Tale caratteristica può essere raggiunta mediante differenti declinazioni: sistemi a lamelle, come veneziane e frangisole oppure a schermo (tende a caduta o a rullo).
3. Efficienza energetica. Non è previsto alcun obbligo in materia di parametri minimi di efficienza energetica. La Norma UNI EN 14501 stabilisce una misura definita parametro di fattore solare, capace di “pesare” la percentuale di luce solare che penetra nell’edificio. Nella scheda informativa da compilare per usufruire della detrazione è possibile indicare anche un valore “zero” per ciò che riguarda le classi energetiche a ciò riferite, rendendo quindi non perentorio tale requisito. Stesso discorso vale per il risparmio energetico: l’ENEA consente infatti di barrare valore “zero” anche nell’allegato F inerente al risparmio energetico. Ciò per non chiudere in maniera troppo restrittiva il varco d’accesso dell’incentivo alla potenziale platea di cittadini.
4. Limiti massimi per l’applicazione. Il limite massimo di detrazione per il Bonus schermature solari si assesta sulla soglia dei 60mila euro: che tradotto corrisponderebbe ad una fornitura massima di circa 92mila euro (posa compresa).  A differenza della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (50% su un massimo di spesa di 96mila euro), limitate agli interventi eseguiti su edifici residenziali posseduti da persone fisiche, la detrazione del 65% (schermature solari ed anche Ecobonus), si applica in favore sia delle persone fisiche che di imprese e società e per tutti gli interventi eseguiti anche su edifici non residenziali con esclusione degli immobili-merce (prodotti per la vendita dalle imprese edili) e dei fabbricati locati.
Per una panoramica completa sulle schermature solari la redazione di Ediltecnico ha preparato una Pagina speciale nella quale sono analizzati i meccanismi della detrazione in materia, con l’aggiunta di differenti focus legati a pergotende, marcatura CE e sicurezza.
Possono fruire della agevolazione anche i condomìni (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa, ed anche le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tratto da ediltecnico.it

Rinviata di due anni la messa al bando delle lampadine di classe C

http://www.infobuildenergia.it/notizie/rinviata-di-due-anni-la-messa-al-bando-delle-lampadine-di-classe-c-4340.html?utm_source=Redazionale&utm_medium=email&utm_campaign=redazionale-284
Tratto dal sito www.ediltecnico.it

Sul tema, recentemente, si è espresso anche il Centro Studi del Notariato, che ha realizzato un documento di chiarimento sull’Attestato di Prestazione Energetica (leggi Allegazione APE agli atti immobiliari, 10 chiarimenti dal Notariato).
Vediamo di fornire un elenco, per la verità piuttosto corposo, di casi in cui un immobile può evitare di allegare l’APE nei contratti e negli atti che lo riguardano.
- Tutti gli edifici adibiti a luoghi di culto;
- i fabbricati agricoli non adibiti a residenza e sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- qualsiasi manufatto che non può essere riconducibile alla definizione di “edificio”, come può essere il caso dei capanni per gli attrezzi, le piscine, i gazebo, ecc.;
- i fabbricati allo stato di “scheletro strutturale”, quindi privi delle di parti dell’involucro edilizio;
- i fabbricati “al rustico”, quindi privi di serramenti, rifiniture e impianti tecnologici;
- i fabbricati isolati con una superficie utile inferiore ai 50 mq;
- i fabbricati che non devono garantire comfort abitativo perché di servizio e non destinati a permanenza prolungata di persone (garage, locali tecnici, locali caldaia, stalle, cantine, depositi, ecc.);
- i fabbricati adibiti a garage, autorimesse, depositi auto, ecc.
- i fabbricati collabenti, i ruderi e quelli abbandonati;
- i fabbricati industriali e artigianali particolari che vengono riscaldati per esigenze particolari (serre) o climatizzati tramite la combustione di reflui del processo produttivo che, altrimenti, non potrebbero essere impiegati in altro modo;
- manufatti “marginali” come legnaie, portici, ecc.

sabato 25 aprile 2015

In arrivo una Norma UNI per regolare la posa del cappotto termico

In Italia manca a tutt'oggi una normazione tecnica univoca e autorevole sul tema della posa del sistema a cappotto.
Un vuoto normativo che però sta per essere finalmente colmato: l'UNI ha infatti incaricato dello svolgimento della procedura di normazione il Comitato Termotecnico Italiano (CTI), ente delegato per le questioni inerenti l’isolamento termico. 
Il Manuale Cortexa lanciato nel 2009 è stato adottato dal CTI come base di partenza per l’elaborazione del progetto di norma. Il Consorzio è promotore dell’avvio del processo di normazione per l’elaborazione di una norma sul Sistema ETICS e la sua corretta posa. 
AL LAVORO IL COMITATO TECNICO 101. L’incarico di redazione della norma per la posa del Cappotto è affidato al Comitato Tecnico 101, gruppo di lavoro presieduto dall’Ing. Erba, presidente di ANIT. Il progetto di norma sulla posa del Cappotto è coordinato dall’Ing. Federico Tedeschi, responsabile della Commissione Tecnica di Cortexa. Il percorso normativo potrà durare in media uno o due anni. 
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI. Infine è allo studio, sempre al tavolo UNI-CTI, anche una forma di normazione per definire in modo univoco il percorso formativo necessario per gli applicatori di Sistema a Cappotto: manca infatti in Italia una scuola edile ufficiale che qualifichi gli artigiani e le imprese applicatrici di Sistemi a Cappotto, al contrario di quanto avviene in quasi tutti i paesi del centro e nord Europa.

http://www.casaeclima.com/ar_22420__posa-sistema-cappotto-elaborazione-norma-uni.html?utm_source=Newsletter+casaeclima.com&utm_campaign=9f5623492d-DAILY_nuovo_template2_5_2015&utm_medium=email&utm_term=0_0099aaf8c8-9f5623492d-313624381&mc_cid=9f5623492d&mc_eid=fb47c526a4


Gli effetti a lungo termine della riqualificazione energetica

Articolo tratto dal sito infobuilenergia.com

http://www.infobuildenergia.it/notizie/effetti-a-lungo-termine-della-riqualificazione-energetica-degli-edifici-4323.html?utm_source=Redazionale&utm_medium=email&utm_campaign=redazionale-284


Si torna a pubblicare

Dopo una lunga assenza torno finalmente a pubblicare su questo blog. La mia "scomparsa" dalla rete è stata dovuta al fatto che ho dovuto preparare un esame per poter acquisire una importante qualifica in materia di certificazione energetica, e giovedì 23 aprile a Roma ho superato questo esame e finalmente torno a pubblicare.
Buona lettura a tutti