La certificazione energetica
degli edifici è il complesso delle operazioni svolte dai soggetti certificatori
per il rilascio dell’APE e delle raccomandazioni per il miglioramento della
prestazione energetica dell’edificio.
A partire dal 1° ottobre 2015
sono entrati in vigore dei nuovi Decreti Ministeriali che regolamentano gli
interventi di efficientamento energetico degli edifici e la certificazione
energetica.
Il Geometra Gianluca Roscini è in
possesso dei requisiti di abilitazione alla attestazione della prestazione
energetica previsti dalla legge, nello specifico:
a.
È iscritto al Collegio dei Geometri della
Provincia di Pesaro Urbino al n° 2022;
b.
Ha frequentato il corso con esame finale per
Certificatori Energetici ai sensi del D.P.R. 75/2013, con Attestato rilasciato
da ISES Italia in data 23/04/2015;
Per poter erogare il servizio vanno
richiesti al committente i seguenti documenti:
·
Libretto di impianto;
·
Planimetria catastale;
·
Planimetrie immobile;
·
Relazione energetica;
·
AQE;
·
ACE o APE esistenti;
·
Nominativo Direttore dei Lavori;
·
Nominativo Progettista;
·
Nominativo Impresa Esecutrice;
·
Nominativo Progettista impianti;
·
Anno di costruzione;
PERIODO DI VALIDITA’
La validità temporale dell’APE è
pari a 10 anni salvo che non intercorrano interventi di ristrutturazione o riqualificazione
che riguardino gli elementi edilizi o gli impianti tecnici in maniera tale da
modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
La validità massima
dell’attestato di prestazione di un edificio è confermata solo se sono
rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di
efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli
impianti termici; qualora non venissero rispettate, l’Ape decade al termine
dell’anno successivo a quello in cui andava effettuato il controllo dell’impianto.
CASI DI ESCLUSIONE
Gli immobili che risultano
esclusi dall’obbligo di redazione dell’APE sono specificati nel decreto linee
guida, dell’Appendice A, e sono i seguenti:
• i fabbricati isolati con una
superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
• edifici industriali e
artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del
processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non
altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte
al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
• gli edifici agricoli o rurali,
non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione
• gli edifici che risultano non
compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione
d’uso di cui all’articolo 3 del DPR 412/1993, il cui utilizzo standard non
prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali:
ü
box
ü
cantine
ü
autorimesse
ü
parcheggi multipiano
ü
depositi
ü
strutture stagionali a protezione degli impianti
sportivi
• gli edifici adibiti a luoghi di
culto e allo svolgimento di attività religiose
• i ruderi, purché tale stato
venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
• i fabbricati in costruzione per
i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita,
purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In
particolare si fa riferimento:
Ø
agli immobili venduti nello stato di “scheletro
strutturale“, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi
dell’involucro edilizio
Ø
agli immobili venduti “al rustico“, cioè privi
delle rifiniture e degli impianti tecnologici
• i manufatti non riconducibili alla definizione di
edificio (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle
strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle
strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e
dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”, ad esempio:
una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, etc.)
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