mercoledì 13 dicembre 2017

Guida impianto di riscaldamento

Tratto dal sito www.biblus.acca.it

Impianto termico: tutto quello che occorre sapere su accensione, manutenzione, libretto dell’impianto, efficienza energetica e rapporto di controllo

Il 15 ottobre in molti comuni d’Italia si parte con i riscaldamenti: l’accensione degli impianti termici, infatti, è un rito che si ripete ogni anno. Tale operazione rappresenta però solo l’atto conclusivo di tutta una serie di attività che consentono di mantenere calde le nostre case e i nostri uffici.
In questo articolo affrontiamo gli aspetti pratici legati ai seguenti aspetti:
  • accensione dell’impianto termico
  • esercizio
  • manutenzione
  • controlli periodici

Impianto termico, cos’è

L’impianto termico è un sistema tecnologico che serve a climatizzare (riscaldare o raffrescare) gli ambienti.
La legge 90/2013 (di conversione del dl 63/2013) ha introdotto una serie modifiche al dlgs 192/2005, tra cui anche la definizione di impianto termico. Ora rientrano negli impianti termici, oltre alle caldaie tipiche come quelle a metano, a GPL o le pompe di calore, anche tutte le stufe, i caminetti con una potenza ≥ 5kW.
Secondo la nuova versione del dlgs 192/2005:
un impianto termico è impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Impianti considerati termici

Dunque, sono considerati impianti termici:
  • gli impianti per il solo riscaldamento ambientale
  • gli impianti per il riscaldamento ambientale più la produzione di acqua calda sanitaria o anche per la sola produzione di acqua calda sanitaria se al servizio di più utenze (impianti dotati di caldaie, pompe di calore per riscaldamento, fan-coil, aerotermi, radiatori, ecc.)
  • gli impianti per il raffrescamento estivo (impianti dotati di pompe di calore per il condizionamento estivo, fan-coil, ecc.)
  • gli impianti di riscaldamento dotati di generatori di calore alimentati a gas, a gasolio, a biomassa, energia elettrica, altro (quali a puro titolo di esempio caldaie, condizionatori, pompe di calore)
  • le stufe, i caminetti, gli apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante installati in modo fisso sono assimilati ad impianti termici quando la somma delle potenze al focolare (cioè ci deve essere la fiamma) di tali unità per ciascuna unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW
  • gli impianti di climatizzazione estiva
  • gli impianti di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze o comunque non destinati a servire singole unità immobiliari residenziali o assimilate. Appartengono a questa categoria ad esempio:
    • applicazioni per palestre o centri sportivi
    • produzione centralizzata condominiale di acqua calda sanitaria
  • gli impianti alimentati da teleriscaldamento e/o sistemi e apparecchi di cogenerazione

Impianti considerati non termici

Non sono invece impianti termici:
  • i singoli scaldabagni
  • i sistemi di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria se sono al servizio della singola unità immobiliare
  • gli apparecchi mobili per il riscaldamento o il raffrescamento, ossia non installati in modo fisso alle pareti o al soffitto e neppure i condizionatori da finestra anche se fissati alla parete o alla finestra
Dalla nuova definizione di impianto termico dipendono numerose questioni, come ad esempio:
  • la necessità di compilare il libretto di impianto
  • modalità elaborazione dell’APE (attestato di prestazione energetica): anche le stufe da 5 kW (o quelle la cui somma delle potenze sia almeno 5 kW) sono considerate generatore
  • durata e validità dell’APE (in funzione della presenza del libretto impianto)
  • la necessità del progetto degli impianti nel caso di una nuova costruzione o modifica dell’esistente
  • ecc.

Il responsabile dell’impianto termico

Dall’entrata in vigore del dpr 412 del 1993, la normativa in materia di impianti termici attribuisce con chiarezza la responsabilità dell’impianto ad un unico soggetto: il responsabile dell’impianto termico.
Egli ha la responsabilità di:
  • esercizio dell’impianto
  • conduzione dell’impianto
  • controllo dell’impianto
  • manutenzione dell’impianto
  • rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica
In genere il responsabile dell’impianto termico è il proprietario dell’impianto. Vi sono alcuni casi particolari:
  • nel caso di edifici dati in locazione, il responsabile è l’inquilino
  • nel caso di impianti centralizzati, il responsabile è l’amministratore di condominio
  • nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il responsabile è il proprietario o l’amministratore delegato
Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un “terzo responsabile che deve possedere i requisiti previsti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
Generalmente si tratta di un tecnico di una impresa specializzata nell’installazione e manutenzione degli impianti termici.
Il terzo responsabile:
  • riceve l’incarico dal proprietario dell’impianto
  • diventa il responsabile dell’esercizio, della manutenzione ordinaria straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica
  • ha gli stessi compiti del responsabile d’impianto
  • risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza
La delega ad un “terzo responsabile” non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in locale dedicato solo a questo.

Il libretto dell’impianto

Il libretto dell’impianto è obbligatorio per ogni tipo di impianto termico (così come definito dal dlgs 192/2005 modificato dalla legge 90/2013). Il libretto dell’impianto costituisce la “carta di identità” di un impianto termico. Riporta tutti i dati relativi a
  • tipologia di impianto
  • caratteristiche
  • combustibile
  • installatore
  • utilizzatore
  • manutentore
  • eventuale terzo responsabile della gestione
  • interventi eseguiti
Il dm 10 febbraio 2014 ha introdotto il nuovo libretto di impianto e il nuovo rapporto di efficienza energetica di cui al dpr 74/2013.
Il nuovo libretto dell’impianto va compilato per gli impianti di riscaldamento tradizionali, per gli impianti di climatizzazione estiva ed anche per quelli alimentati da cogeneratori o allacciati al teleriscaldamento.
Il libretto dell’impianto è di tipo modulare: occorre compilare soltanto le pagine e le sezioni che sono pertinenti al caso specifico.
Il responsabile dell’impianto, con l’aiuto del proprio manutentore, deve sostituire il vecchio libretto, che comunque va conservato, con il nuovo. La sostituzione deve essere effettuata contestualmente alla prima manutenzione eseguita dopo il 15 ottobre 2014.

Quando accendere l’impianto termico

L’accensione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale delle civili abitazioni è consentita in un periodo mensile e giornaliero ben definito, che varia secondo 6 zone climatiche, dalla più calda alla più fredda, determinate in base ai gradi-giorno dei comuni Italiani:
  • Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo
  • Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo
  • Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo
  • Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile
  • Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile
  • Zona F: nessuna limitazione
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. Per alcune tipologie di impianto e per particolari sistemi di regolazione non si applicano le limitazioni circa gli orari di accensione.

Esercizio dell’impianto termico

Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media delle temperature nei singoli ambienti riscaldati non deve superare:
  • 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
  • 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici
Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media delle temperature nei singoli ambienti raffrescati non deve essere
  • minore di 26 °C – 2 °C di tolleranza per tutti gli edifici
E’ sempre consigliabile non andare oltre i 5 gradi di differenza tra la temperatura esterna e quella interna.

Controlli periodici

Tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a controlli periodici che hanno una duplice finalità:
  1. garantire una maggiore sicurezza
  2. mantenere efficiente l’impianto per avere una bolletta meno cara
Le operazioni di controllo, a cura del responsabile dell’impianto, devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
Le tempistiche per la manutenzione di ciascun apparecchio/componente sono riportate dai fabbricanti di apparecchi e componenti dell’impianto termico nei libretti d’uso e manutenzione.
La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell’impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi.

Cadenza dei controlli periodici degli impianti termici

Gli installatori e i manutentori devono definire:
  • quali sono le operazioni di manutenzione di cui necessita l’impianto
  • con quale frequenza le operazioni vadano eseguite
A fine lavoro il manutentore ha l’obbligo di rilasciare un report della manutenzione e di compilare il libretto di impianto nelle parti pertinenti.
Tutti gli interventi di controllo e manutenzione dell’impianto devono essere riportati sul libretto dell’impianto. La cadenza dei controlli di efficienza energetica è definita dall’allegato A del dpr 74/2013.
Considerando gli impianti più diffusi, sono previsti i seguenti controlli:
  • generatore di calore con potenza P < 10 kW: non obbligatori
  • impianto con generatore a fiamma con 10 kW<P<100 kW a gas metano o GPL: ogni 4 anni
  • generatori di calore con 10 kW<P<100 kW a combustibile liquido o solido: ogni 2 anni
  • pompe di calore/macchine frigorifere elettriche con 12 kW<P<100 kW: ogni 4 anni
La cadenza dei controlli si dimezza quando la potenza dell’impianto è superiore a 100 kW.
NB: Come previsto dall’art. 9 del dpr 74/2013,  le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. Pertanto, gli obblighi (anche quelli considerati nella tabella dell’allegato A del dpr 74/2013 riportata di seguito) vanno intesi come valori vanno “maggiore o uguale”.
Entrando nel dettaglio, le scadenze e le tipologie di controllo sono riportate nella seguente tabella.

Tipologia impianto

Alimentazione

Potenza termica (1) [kW]

Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)

Rapporto di controllo di efficienza energetica (2)

Impianti congeneratore di calore a fiammaGeneratori alimentati a combustibile liquido o solido10 < P < 1002Rapporto tipo 1
P ≥ 1001
Generatori alimentati a gas, metano o GPL10 < P < 1004Rapporto tipo 1
P ≥ 1002
Impianti con macchine frigorifere/pompe di caloreMacchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta12 < P < 1004Rapporto tipo 2
P ≥ 1002
Pompe di calore a
compressione di
vapore azionate da
motore endotermico
P ≥ 124Rapporto tipo 2
Pompe di calore ad
assorbimento
alimentate con
energia termica
P ≥ 122Rapporto tipo 2
Impianti alimentati
da teleriscaldamento
Sottostazione di
scambio termico da
rete ad utenza
P > 104Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativiMicrocogenerazionePel < 504Rapporto tipo 4
Unità cogenerativePel ≥ 502Rapporto tipo 4
P – Potenza termica utile nominale
Pel – Potenza elettrica nominale
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
(2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all’articolo 7, comma 6.
ESEMPIO PRATICO ENEA SU CONTROLLO EFFICIENZA IMPIANTI
Di seguito riportiamo un esempio pratico elaborato dall’Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) sul controllo di efficienza impianti.
Poniamo il caso di una caldaia alimentata a gas avente una potenza nominale utile di 24 kW.Sul libretto delle istruzioni della caldaia è scritto che il controllo e la manutenzione dell’apparecchio devono essere effettuati annualmente e il manutentore ha rilasciato una dichiarazione in cui è formalmente esplicitata tale frequenza. La tabella 1 prevede per questo tipo di impianti che i controlli di efficienza energetica vengano eseguiti ogni 4 anni.
Cosa deve fare l’utente?
Dovrà disporre l’esecuzione della manutenzione dell’apparecchio annualmente, secondo quanto indicato dal manutentore, ed ogni 4 anni, dove non diversamente specificato da disposizioni emesse dalla Regione di appartenenza, in occasione della manutenzione annuale, l’utente dovrà far fare anche un controllo di efficienza energetica.
Fonte: Enea