mercoledì 9 dicembre 2015

I titoli abilitativi in edilizia

TITOLI ABILITATIVI IN EDILIZIA
I titoli abilitativi edilizi sono disciplinati dal testo unico sull’edilizia (D.P.R. 380/2001) e sono rappresentati da:
• CIL (Comunicazione di Inizio Lavori) e CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata)
• SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)
• Permesso di costruire
• Super-DIA
INTERVENTI EDILIZI
I titoli abilitativi sono strettamente legati alla tipologia di interventi da eseguire.
Il D.P.R. 380/2001, all’art. 3, definisce le seguenti tipologie di interventi:
• interventi di manutenzione ordinaria: interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento
e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti
• interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non
alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Sono inclusi
anche gli interventi frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se
comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non
sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso
• interventi di restauro e di risanamento conservativo: interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali
interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio,
l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli
elementi estranei all’organismo edilizio
• interventi di ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione,
la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Sono ricompresi anche quelli consistenti nella
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie
per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente
consistenza
• interventi di nuova costruzione: quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti
nelle categorie definite alle lettere precedenti sono comunque da considerarsi tali:
• la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti
all’esterno della sagoma esistente
• gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune
• la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato
• l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione
• l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture
ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti
• gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume
dell’edificio principale
• la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive
all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato
• interventi di ristrutturazione urbanistica: interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio
con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei
lotti, degli isolati e della rete stradale
ATTIVITÀ di EDILIZIA LIBERA (nessun titolo abilitativo)
L’art. 6 comma 1 del D.P.R. 380/2001 definisce una serie di interventi di edilizia libera che possono essere
eseguiti senza alcun titolo abilitativo :
• gli interventi di manutenzione ordinaria
• gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a
12 kW
• gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe
o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
• le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico
• i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvopastorali
• le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
CIL (COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI)
La CIL (Comunicazione di Inizio Lavori) è una comunicazione da presentare allo Sportello unico per l’edilizia per
realizzare determinati tipi di interventi di edilizia libera.
In particolare, l’articolo 6 comma 2 del D.P.R. 380/2001 prevede che i lavori da realizzare previa presentazione della
CIL sono i seguenti:
• opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni
• opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni
• realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque,
locali tombati
• pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) del DM 1444/1968
• aree ludiche senza fini di lucro
• elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
La comunicazione di inizio lavori viene presentata compilando apposita modulistica.
Il modello unico nazionale di CIL è stato definito nella Conferenza Unificata del 18 dicembre 2014.
CILA (COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA)
La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) è una comunicazione che l’avente diritto presenta al Comune
per realizzare i lavori di edilizia libera, definiti all’articolo 6, comma 2 lettera a) ed e-bis) del D.P.R. 380/2001.
La comunicazione di inizio lavori asseverata viene presentata allegando all’apposita modulistica l’elaborato
progettuale e l’asseverazione di un tecnico abilitato, il quale attesta sotto la propria responsabilità che:
• i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati
• i lavori sono conformi ai regolamenti edilizi vigenti
• i lavori sono compatibili con la normativa in materia sismica
• i lavori sono compatibili con la normativa sul rendimento energetico nell’edilizia
• i lavori non interessano le parti strutturali dell’edificio
I lavori per i quali è necessario presentare la CILA sono definiti dall’ art. 6 comma 2 lettera a) ed e-bis):
• gli interventi di manutenzione straordinaria
• l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali
dell’edificio […]
• le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio
d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali
• le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa
La comunicazione di inizio lavori viene presentata compilando apposita modulistica.
Il modello unico nazionale di CILA è stato definito nella Conferenza Unificata del 18 dicembre 2014.
SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ)
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) consente la realizzazione di interventi edilizi dopo aver
presentato al Comune (Sportello unico per l’edilizia) l’apposita documentazione asseverata da un tecnico abilitato.
La SCIA è un titolo edilizio, al pari del permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i
requisiti previsti dalla normativa vigente; in questo caso, l’onere della verifica viene trasferito dal Comune al privato,
che attesta ed autocertifica, grazie al ricorso ad un tecnico abilitato, l’esistenza di tutti i presupposti per
realizzare l’intervento.
L’articolo 22 del D.P.R. 380/2001 stabilisce che sono realizzabili mediante SCIA gli interventi non riconducibili
all’elenco di cui all’articolo 10 (soggetti a permesso di costruire) e all’articolo 6 (edilizia libera), che siano conformi
alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Sono, altresì, realizzabili mediante SCIA le varianti a permessi di costruire che:
• non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie
• non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia
• non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
• non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire
Sono realizzabili, inoltre, mediante SCIA e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a
permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle
prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla
normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico
e dalle altre normative di settore.
Il modello unico nazionale di SCIA è stato definito nella Conferenza Unificata del 12 giugno 2014.
Super-DIA
La super-DIA è disciplinata dall’art. 22 del D.P.R. 380/2001 e consente di realizzare, in alternativa al permesso di
costruire, i seguenti interventi:
• interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e che comportino un aumento di unità immobiliari, una modifica del volume, della sagoma, dei prospetti
o delle superfici di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c)
• gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani
attuativi comunque denominati […]
• gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali
recanti precise disposizioni plano-volumetriche
La super DIA va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori e ad essa sono allegati la
relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, tutti gli elaborarti progettuali, l’asseverazione della conformità delle
opere da realizzare alle norme urbanistiche, edilizie, di sicurezza e igienico sanitarie.
Il modello unico nazionale di Super-DIA è stato definito nella Conferenza Unificata del 16 luglio 2015.
PERMESSO DI COSTRUIRE
Il permesso di costruire è disciplinato dagli articoli da 10 a 20 D.P.R. 380/2001; costituisce un’autorizzazione
amministrativa rilasciata dal Comune, che consente l’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica.
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica e trasformazione edilizia del territorio e sono subordinati
a permesso di costruire:
• gli interventi di nuova costruzione
• gli interventi di ristrutturazione urbanistica
• gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
• limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, interventi che comportino mutamenti della
destinazione d’uso e interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
La domanda per il rilascio del permesso di costruire deve essere corredata da:
• attestazione concernente il titolo di legittimazione
• relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato
• elaborarti progettuali richiesti dal regolamento edilizio
• asseverazione della conformità delle opere da realizzare alle norme urbanistiche, edilizie, di sicurezza e
igienico sanitarie
Il modello unico nazionale di Permesso di costruire è stato definito nella Conferenza Unificata del 12 giugno 2014.

Gli obblighi per la progettazione dei camini

Tratto dal sito www.casaeclima.com

L' art. 1 del D.M. 37/2008 definisce l'ambito di applicazione del decreto medesimo. In particolar modo la lettera c) di tale articolo riporta:
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
Questo significa che a partire dal 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del decreto,tutte le canne fumarie costruite ex novo oppure soggette a risttutturazione devono essere dotate della dichiarazione di conformità. La dichiarazione di conformità va redatta alla fine dei lavori a cura della ditta che ha realizzato o ristrutturato il camino. Una copia va rilasciata al committente, una va depositata presso l'ufficio tecnico del Comune di appartenenza e una copia rimane alla ditta che ha realizzato il manufatto. E' bene precisare che un camino esistente, indipendentemente dalla presenza o meno della dichiarazione di conformità, se sottoposto a ristrutturazione o rifacimento necessita della redazione di una nuova dichiarazione.

Il progetto del camino realizzato da un progettista contiene almeno:Vediamo invece quali sono gli obblighi per quanto riguarda la progettazione della canna fumaria. Secondo l'art. 5 comma 1 del DM 37/2008, il progetto per la costruzione di un nuovo camino o la ristrutturazione di un camino esistente deve essere sempre redatto e allegato alla dichiarazione di conformità. Per canne fumarie asservite ad impianti di potenza maggiore di 50kW oppure per impianti di qualsiasi potenza allacciati a canne collettive ramificate, il progetto della canna fumaria deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali. Nei rimanenti casi il progetto può essere redatto direttamente dal responsabile tecnico della ditta che realizza o ristruttura il camino.

  • lo schema del camino;
  • la planimetria per la localizzazione del manufatto;
  • una relazione tecnica sulla tipologia e caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare;
  • le misure di prevenzione incendi e di sicurezza da adottare nel rispetto della specifica normativa tecnica di riferimento.
Il progetto del camino realizzato dal responsabile tecnico della ditta che realizza o ristruttura il camino contiene almeno:
  • lo schema del camino;
  • la descrizione funzionale ed effettiva dell'opera.
Le norme principali a cui fare riferimento per la progettazione dei camini sono:
  • UNi13384-1:2008 metodi di calcolo per camini asserviti a un solo apparecchio
  • UNi13384-2:2009 metodi di calcolo per camini asserviti a più apparecchi
  • UNi15287:2010 metodo di calcolo termico e fluidodimanico per il calcolo delle distanza da materiale combustibile
  • UNi10640:1997 progettazione e verifica delle canne fumarie per apparecchi tipo B a gas a tiraggio naturale
  • UNi10641:2013 progettazione e verifica delle canne fumarie per apparecchi tipo C a gas di tipo soffiato
Le norme principali per la realizzazione dei camini a cui fare riferimento nelle dichiarazioni di conformità sono:
  • UNi7129-3:2008 criteri dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi domestici
  • D.Lgs.152/2006 Allegato IX parte II requisiti tecnici e costruttivi dei camini per impianti maggiori di 35kW
  • UNi10845:2000 criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento camini apparecchi a gas
  • UNi10683:20012 verifica, installazione, controllo e manutenzione di generatori di calore alimentati a biomassa
  • UNiTS11278:2008 criteri di scelta di canne fumarie, camini, condotti e canali da fumo - placca fumi

martedì 8 dicembre 2015

Come rendere l'impianto di riscaldamento più efficiente


  1. FARE LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
  2. CONTROLLARE LA TEMPERATURA AMBIENTE: Scaldare  troppo la casa fa male alla salute e alle tasche:  la normativa consente una temperatura di 20 - 22° gradi, ma 19° sono più che sufficienti a garantire il comfort necessario. Attenzione, inoltre, perché ogni grado abbassato si traduce in un risparmio dal 5 al 10% sui consumi di combustibile.
  3. ATTENZIONE ALLE ORE DI ACCENSIONE: Occorre fare attenzione a quali sono le ore di accensione permesse dalle legislazioni locali.
  4. USARE I CRONOTERMOSTATI
  5. APPLICARE VALVOLE TERMOSTATICHE
  6. INSTALLARE PANNELLI RIFLETTENTI TRA MURO  E TERMOSIFONE
  7. SCHERMARE LE FINESTRE LA NOTTE
  8. FARE IL CHECK UP ALLA PROPRIA CASA: L’isolamento termico su pareti e finestre dell’edificio è un aspetto da non trascurare: se la costruzione è stata fatta prima del 2008, probabilmente non rispetta le attuali normative sul contenimento dei consumi energetici e conviene valutare un intervento per isolare le pareti e sostituire le finestre. Con nuovi modelli che disperdono meno calore, il beneficio può essere doppio: si  riducono i consumi di energia fino al 20% e si può usufruire dei cosiddetti ecobonus, la detrazione fiscale del 65%.
  9. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO INNOVATIVI
  10. EVITARE OSTACOLI DAVANTI E SOPRA I TERMOSIFONI

lunedì 7 dicembre 2015

Alcune indicazioni sulle detrazioni fiscali

Alcuni spunti presi dal periodico "L'esperto risponde" de Il sole 24 Ore


  1. Se effettuo un intervento di sola sostituzione dei cassettoni delle tapparelle, anche se ottengo un beneficio in termini di efficienza energetica, l'intevento ottiene solamente il beneficio del 50% in quanto il 65% è ottenibile solamente in abbinamento alla sostituzione degli infissi;
  2. Se sostituisco gli infissi in un locale commerciale, quindi un bene strumentale, posso ottenere l'agevolazione del 65% per il miglioramento energetico, ma non quella alternativa del 50 % per prevenzione di atti illeciti, in quanto applicabile quest'ultima solo su immobili residenziali.

Il recupero del sottotetto

Tratto dal sito www.preventivi.it

Il problema dell’emergenza abitativa si è intrecciato negli ultimi anni con un altro tema molto importante, quello relativo a città sempre più ampie, le cui possibilità di allargamento si sono quasi esaurite, sconsigliando la costruzione di nuovi moduli abitativi. Proprio questa impossibilità ha costretto il mondo economico e politico ad interrogarsi sulla possibilità di trovare nuove soluzioni in grado di tenere insieme due esigenze all’apparenza contrapposte. Una delle possibili soluzioni in tal senso è quella rappresentata dal sottotetto, che ha portato al varo di una serie di normative regionali atte al recupero ad uso abitativo di quelli esistenti. Normative che al momento attuale rappresentano una grande opportunità non solo architettonica, ma anche sociale. Le normative in questione, infatti, sono state varate con un fine ambientale preciso e teso a ridurre o almeno limitare drasticamente l’espansione delle città e il conseguente sfruttamento intensivo delle risorse territoriali, che non sono inesauribili. 
Al proposito va ricordato che uno degli orientamenti da parte di chi desidera , ad esempio la nascita di un figlio, o avere un’abitazione più grande, è lo spostamento in periferia. Una esigenza che nasce dalla particolarità del mercato immobiliare italiano, ancora oggi dominato da prezzi eccessivi nonostante la crisi economica che ha dimezzato il volume di compravendite rispetto agli anni precedenti,  e lo scoppio della bolla dei mutui Subprime. Ove in periferia non si riesca a trovare quanto desiderato, l’alternativa più valida diventa proprio quella del sottotetto, ovvero dell’estensione dell’abitazione verso l’alto. Una possibilità che le normative vigenti concedono ove il sottotetto non sia indicato negli atti catastali come parte comune o non sia stato frazionato tra i differenti proprietari del condominio, diventando automaticamente di proprietà dell’appartamento situato all’ultimo piano. Nel caso questa condizione preliminare sussista, non serve alcuna autorizzazione da parte del condominio, verso il quale il proprietario è soltanto tenuto a dare puntuale informazione riguardo all’attività che sta per intraprendere, come del resto indicato dall’articolo 1102 del Codice Civile, prima di intraprendere i lavori per la ristrutturazione. Per poterli iniziare, deve però avere un permesso di costruire o unaD.I.A. (Denuncia Inizio Attività ) oppure una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), introdotta dalla Legge 122 del 30 luglio 2010 in sostituzione della prima.

Sottotetto: la ristrutturazione è premiata con agevolazioni fiscali

Anche il sottotetto gode della detrazione IRPEF del 50% cui hanno diritto gli interventi di ristrutturazione, da scalare in dieci annualità di pari importo sulla dichiarazione dei redditi.  L’importo in questione deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi a partire dall’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i lavori. La  suddetta possibilità, prorogata anche per tutto il 2016, sulla base di quanto deciso dal Ddl di Stabilità. Va anche ricordato che il massimale di spesa che può essere coperto dal benefit è situato a 96mila euro. 
Possono  usufruire di queste agevolazioni: 
– Il titolare di un reale diritto di godimento (uso, usufrutto, abitazione o superficie); 
– i soci di cooperative divise e indivise e di società semplici; 
– gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrino fra quelli strumentali oppure destinati a magazzino. 
Lo sconto fiscale viene concesso per i lavori elencati dall’articolo 31 della legge 457emanata il 5 agosto 1978, ovvero gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro (categoria in cui rientra appunto il recupero del sottotetto) e risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia. Le spese premiate dal beneficio sono quelle per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse o comunque  richieste dal tipo di intervento, relative alla messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici impianti a metano), per l’acquisto dei materiali, per la corresponsione di compensi per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti, per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, IVA,  imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori e, infine, gli oneri di urbanizzazione.

Sottotetto: la riforma del condominio

La riforma del condominio, conseguente alla Legge 220 dell’11 dicembre 2012, entrata in vigore dal 18 giugno del 2013, ha provveduto a modificare l’articolo 1117 del Codice Civile. Grazie a questa modifica, ora tra le parti comuni dell’edificio vengono individuati, “i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune”, a differenza di quanto succedeva precedentemente. A patto, però, che il sottotetto presenti caratteristiche strutturali e funzionali tali da palesarne la destinazione a servizio del condominio. In conseguenza di ciò la valutazione deve essere portata avanti caso per caso, sulla base di un’analisi in grado di tenere conto delle caratteristiche strutturali e funzionali dell’oggetto in questione. E’ proprio la giurisprudenza a stabilire che nel caso in cui il sottotetto risulti oggettivamente destinato all’uso comune, deve vedersi riconosciuta la qualifica di bene condominiale, con quello che ne consegue, mentre ove sia destinato unicamente a isolare e coibentare l’appartamento sottostante, al fine di proteggerlo da caldo, freddo e umidità, deve essere considerato pertinenza dell’abitazione sottostante e, di conseguenza , bene di proprietà privata e non condominiale. 

Sottotetto abitabile: l’altezza minima


Per quanto concerne l’altezza minima che deve avere un sottotetto, va ricordato che già esiste una normativa nazionale in merito, ovvero la legge 457 del 1978 che, all’articolo 43, provvede a stabilire alcuni parametri in tal senso: 
- l’altezza minima dal pavimento deve essere di 2,7 metri per i locali ad uso soggiorno e 2,4 metri per i locali di servizio, come ad esempio bagni e corridoi. Nei comuni montani situati al di sopra dei 1.000 metri sul livello del mare, tenendo conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, può essere permessa una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a 2,55 metri. 
- ove nel locale esistano altezze inferiori, le stesse debbono essere chiuse e adibite alla funzione di armadio oppure ripostiglio. 
La normativa nazionale viene però bypassata dalle leggi regionali che, a loro volta, hanno fissato due parametri, l’altezza minima e quella media ponderale. La seconda viene calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi quella minima per la superficie relativa. Un calcolo non proprio semplicissimo che va eseguito da un tecnico, soprattutto ove si tratti di solai con tetto pendente oppure in presenza di nicchie o sbalzi sul soffitto. Un altro aspetto che va poi tenuto in considerazione è il rapporto aeroilluminante, ovvero il numero di finestre che dovrebbero essere inserite in rapporto alla superficie, concorrendo insieme all’altezza all’abitabilità del sottotetto.

sabato 5 dicembre 2015

La riforma della tariffa elettrica

Tratto dal sito www.qualenergia.it

Con la delibera 582/2015/R/eel approvata, ieri, 2 dicembre, l'Autorità ha deciso la versione definitiva della riforma delle tariffe elettriche per i clienti domestici.
Si abolisce la progressività ossia il meccanismo in vigore ad oggi che fa pagare di più il kWh a chi consuma di più e di meno a chi ha consumi bassi. Inoltre i costi di rete (cioè i costi pagati per la trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) verranno spostati tutti sulla parte fissa, cioè verranno pagati per punto di prelievo e per potenza impegnata, anziché per kWh consumato.
Tutto questo avverrà in maniera graduale, con due step di cambiamento, uno dal 1 gennaio 2016 e uno dal 2017, per arrivare a regime nel 2018.
Abbiamo parlato in altri articoli di cosa cambierà per la struttura della traiffa e per altri aspetti, come le variazioni della potenza, le tariffe per le pompe di calore e il bonus sociale, come anche di cosa questo comporterà per la convenienza del fotovoltaico in autoconsumo e di altre tecnologie per ridurre i prelievi di elettricità dalla rete.
Vediamo ora conti alla mano come cambieranno le bollette delle varie tipologie di consumatori dal prossimo primo gennaio 2016 al 2018. Come intuibile le modifichefaranno spendere di più chi consuma meno e meno chi ha prelievi più alti.
Ad esempio come si vede nelle schede sotto, un utente con consumi molto bassi, 900 kWh, a riforma completata pagherà ben 117 euro in più rispetto ad adesso su di una bolletta attuale di 260 euro/anno, mentre un utente con consumi alti, 6000 kWh, l'anno risparmierà quasi 600 euro su una bolletta da circa 1.500 euro. Variazioni che nella realtà – includendo anche accise ed iva, qui non considerate - saranno amplificate.
  • Il residente con consumi bassi
Potenza impegnata: 3 kW
Consumi: 1.500 KWh/anno
Residente: sì
Attualmente paga (accise e iva esclusi) 233 euro
Nel 2016 rispetto al 2015 spenderà 23 euro in più
Nel 2017 rispetto al 2016 spenderà 41 euro in più
Nel 2018 rispetto al 2017 spenderà 7,29 euro in più
In tre anni, al 2018, la sua bolletta (accise e iva escluse) sarà di 71 euro in più
  • Il residente con consumi medio-bassi
Potenza impegnata: 3 kW
Consumi: 2.200 KWh/anno
Residente: sì
Attualmente paga (accise e iva esclusi) 343 euro
Nel 2016 rispetto al 2015 spenderà 17 euro in più
Nel 2017 rispetto al 2016 spenderà 22,5 euro in più
Nel 2018 rispetto al 2017 spenderà 10,7 euro in più
In tre anni, al 2018, la sua bolletta (accise e iva escluse) sarà di  50  euro in più
  • Il residente con consumi medi
Potenza impegnata: 3 kW
Consumi: 2.700 KWh/anno
Residente: sì
Attualmente paga (accise e iva esclusi) 438 euro
Nel 2016 rispetto al 2015 spenderà 9,8 euro in più
Nel 2017 rispetto al 2016 spenderà 0,9 euro in più
Nel 2018 rispetto al 2017 spenderà 8,3 euro in più
In tre anni, al 2018, la sua bolletta (accise e iva escluse) sarà di 19 euro in più
  • Il residente con consumi medio-alti
Potenza impegnata: 3 kW
Consumi: 3.200  KWh/anno
Residente: sì
Attualmente paga (accise e iva esclusi) 563 euro
Nel 2016 rispetto al 2015 spenderà  la stessa cifra
Nel 2017 rispetto al 2016 spenderà 13 euro in meno
Nel 2018 rispetto al 2017 spenderà 29 euro in meno
In tre anni, al 2018, la sua bolletta (accise e iva escluse) sarà di 42  euro in meno
  • Il non residente con consumi bassi
Potenza impegnata: 3 kW
Consumi: 900  KWh/anno
Residente: no
Attualmente paga (accise e iva esclusi) 260 euro
Nel 2016 rispetto al 2015 spenderà 19,9 euro in più
Nel 2017 rispetto al 2016 spenderà 21,1 euro in più
Nel 2018 rispetto al 2017 spenderà 75,9 euro in più
In tre anni, al 2018, la sua bolletta (accise e iva escluse) sarà di 117 euro in più
  • Il residente con potenza maggiorata
Potenza impegnata: 3,5 kW
Consumi: 3.500  KWh/anno
Residente: sì
Attualmente paga (accise e iva esclusi) 831 euro
Nel 2016 rispetto al 2015 spenderà 4,4 euro in meno
Nel 2017 rispetto al 2016 spenderà 204,4 euro in meno
Nel 2018 rispetto al 2017 spenderà 51,5 euro in meno
In tre anni, al 2018, la sua bolletta (accise e iva escluse) sarà di 261 euro in meno
  • Il non residente con consumi alti
Potenza impegnata: 3 kW
Consumi: 4000  KWh/anno
Residente: no
Attualmente paga (accise e iva esclusi) 928 euro
Nel 2016 rispetto al 2015 spenderà 34,3 euro in meno
Nel 2017 rispetto al 2016 spenderà 103,1 euro in meno
Nel 2018 rispetto al 2017 spenderà 17,5 euro in meno
In tre anni, al 2018, la sua bolletta (accise e iva escluse) sarà di 155 euro in meno
  • Il residente con consumi molto alti e 6 kW di potenza
Potenza impegnata: 6 kW
Consumi: 6000  KWh/anno
Residente: sì
Attualmente paga (accise e iva esclusi) 1.528 euro
Nel 2016 rispetto al 2015 spenderà 160,7 euro in meno
Nel 2017 rispetto al 2016 spenderà 183 euro in meno
Nel 2018 rispetto al 2017 spenderà 238,7 euro in meno
In tre anni, al 2018, la sua bolletta (accise e iva escluse) sarà di  582 euro in meno

Detrazioni fiscali per lavori condominiali

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. I documenti giustificativi delle spese relative alle parti comuni dovranno essere intestati al condominio. Il condomino potrà fruire della detrazione se in possesso della certificazione dell’amministratore del condominio in cui lo stesso attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione, di essere in possesso della documentazione originale e la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. È necessario, inoltre, che l’amministratore conservi tutta la documentazione originale, così come individuata dal provvedimento delle Entrate del 2 novembre 2011, per esibirla a richiesta degli uffici. In tali ipotesi, nella dichiarazione dei redditi i singoli condomini devono limitarsi a indicare il codice fiscale del condominio, senza riportare i dati catastali identificativi dell’immobile. Tali dati saranno indicati dall’amministratore nel quadro AC da allegare alla propria dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esenzione da tale obbligo o di utilizzo del modello 730, da presentare unitamente al frontespizio del modello Unico PF.