domenica 26 marzo 2017

Soppalco ad uso ripostiglio, ci vuole il permesso di costruire?

Articolo tratto dal sito www.biblus.acca.it

Soppalco ad uso ripostiglio: il Consiglio di Stato si esprime sulla legittimità di un’ordinanza di demolizione di un soppalco di ridotte dimensioni realizzato senza permesso di costruire

Il proprietario di un immobile aveva ricevuto un’ingiunzione di demolizione di un soppalco ad uso ripostoglio costruito all’interno della propria abitazione in quanto realizzato senza permesso di costruire.
La struttura, di altezza interna modesta, era in pratica un soppalco ad uso ripostiglio, come di seguito raffigurato:


A seguito dell’ordinanza comunale di demolizione il proprietario presentava ricorso al Tar del Lazio. Il Tribunale amministrativo respingeva il ricorso, ritenendo che l’intervento fosse effettivamente soggetto a permesso di costruire.
Contro tale sentenza, il ricorrente in primo grado propone appello.

Soppalco ripostiglio: la sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato con la sentenza n.985/2017 si esprime sul ricorso presentato dal proprietario del soppalco ripostiglio.
Il ricorrente sostiene che il soppalco, in quanto non praticabile, non sarebbe soggetto a permesso di costruire, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado.
I giudici di Palazzo Spada, richiamando una sentenza pregressa, chiariscono che il permesso di costruire è necessario quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3 comma 1 dpr 6 giugno 2001, n. 380, con incremento delle superfici dell’immobile e in prospettiva ulteriore carico urbanistico.
Nel caso in esame il soppalco non incrementa la superficie dell’immobile, è di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone: si tratta, in buona sostanza, di un ripostiglio.
Rientra quindi nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali il permesso di costruire non è richiesto.
Pertanto il Consiglio di Stato si esprime a favore del ricorrente, annullando l’ingiunzione di demolizione.

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