venerdì 28 settembre 2018

IL SOPPALCO E’ UN’OPERA MINORE SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO E NON NECESSITA DI AUTORIZZAZIONE

Articolo tratto dal sito www.donnegeometra.it

Una Sentenza del Consiglio di Stato è intervenuta per chiarire se per  la realizzazione di un soppalco nell’ambito degli interventi edilizi è richiesto il permesso di costruire.La sesta sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n.4166/2018 pubblicata il 9 luglio del 2018, ha  affermato che “la realizzazione di un soppalco comporta ulteriore superficie calpestabile ed autonomi spazi, e rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, dal momento che determina un aumento della superficie utile dell’unità con conseguente aggravio del carico urbanistico”. Il Collegio “non disconosce l’orientamento che mitiga il principio innanzi ricordato e volto a ricondurre la realizzazione di un soppalco nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali non è richiesto il permesso di costruire, qualora l’opera sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile”.
Tuttavia, un ulteriore specifica, evidenzia che “quest’ultima ipotesi si verifica solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone”.

IL FATTO

Il Consiglio di Stato è adito per la riforma della sentenza del Tar Veneto n. 1363/2012 resa in ordine alla legittimità, o meno, del provvedimento comunale che aveva negato la sanatoria edilizia per un soppalco configurandolo come aumento di superficie utile, eccedente i limiti del restauro imposti dalla normativa tecnica di riferimento.
Parte appellante contesta, tra l’altro, l’impugnata decisione del G.A. di primo grado nella parte in cui afferma che la realizzazione di un soppalco rientra nella categoria delle ristrutturazioni edilizie, comportando un aumento di superficie.
I Giudici di Palazzo Spada sono così chiamati a soffermarsi in ordine alla disciplina edilizia del soppalco.

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Si consideri, preliminarmente, che il soppalco è quello spazio aggiuntivo che si ricava, all’interno di un locale, interponendovi un solaio.
La relativa disciplina giuridica (edilizia) non è definita in modo univoco ma deve essere apprezzata caso per caso in relazione alle caratteristiche del manufatto realizzato.
In linea di principio, secondo la giurisprudenza è necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3, I, D.P.R. n. 380/2001, con incremento delle superfici dell’immobile e, in prospettiva, ulteriore carico urbanistico; si rientra invece nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali il permesso di costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile (Cons.Stato sez. VI, 02/032017, n. 985; Tar Sardegna sez. II, 23/09/2011, n. 952; Tar Milano sez. II, 11/07/2011, n. 1863; Tar Napoli sez. II, 21/03/2011, n. 1586).
In altre parole la rilevanza edilizia del soppalco – cioè quale intervento di ristrutturazione – è fatta palese avuto riguardo, nel singolo caso, alla sua rilevante estensione (superficie; incremento di volume conseguente all’interposizione di un solaio) e alla conseguente verosimile destinazione (quale astratta attitudine) dell’ambiente realizzato a finalità residenziali (fruibile cioè dalle persone) (Tar Napoli, sez. IV, 29/07/2008, n. 9518; Tar Napoli, sez. VI, 26/08/2010, n. 17240; Tar Napoli, sez. IV, 13/03/2017, n. 1434; più di recente: Tar Napoli, sez. IV, 30/03/2018, n. 2062; Tar Napoli, sez. IV, 27/04/2018, n. 2843).
Così sul tema si è espressa la giurisprudenza: «- rilevato che, in linea di diritto, la sezione ha ancora di recente fatto chiarezza in tema di soppalco (cfr. Cons. stato sez. VI 2 marzo 2017 n. 985), rilevando come la disciplina edilizia del soppalco, ovvero dello spazio aggiuntivo che si ricava all’interno di un locale, di solito un’abitazione, interponendovi un solaio, non sia definita in modo univoco, ma vada apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto;
– atteso che, se in linea di principio, è necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, con incremento delle superfici dell’immobile e, in prospettiva, ulteriore carico urbanistico, si rientra invece nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile, e ciò sicuramente avviene quando esso non sia suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno» (Cons. stato sez. VI, 27/11/2017, n. 5517).
Nel solco di tale insegnamento si innesta la sentenza in esame in cui il Consiglio di Strato sottolinea come la costruzione di un soppalco comporti la realizzazione di una ulteriore superficie calpestabile (con autonomi spazi) rientrando, di conseguenza, nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia.
Si è detto «La giurisprudenza si è già espressa nel senso che allorquando il soppalco amplia in maniera significativa la superficie calpestabile dell’immobile e crea un’ulteriore superficie calpestabile ed autonomi spazi, rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera c) del comma primo dell’art 10 D.P.R. n. 380 del 2001, dal momento che determina una modifica della superficie utile e pertanto necessita del permesso di costruire (Cons. Stato sez. IV, 03/09/2014, n. 4468)» (Tar Catanzaro, sez. II, 25/09/2017, n. 1469).
Ancora, nella sentenza in esame, l’adito Collegio giudicante dà atto dell’opzione interpretativa che, in un’ottica meno rigida, riconduce la realizzazione del soppalco nell’ambito degli interventi edilizi minori (che non necessitano di permesso di costruire) sempre che l’opera sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile.
Quest’ultima ipotesi – si precisa – si verifica solo nel caso in cui il soppalco consista in un vano chiuso, privo di finestre o luci, di altezza interna modesta, non fruibile alle persone.
Ha osservato, ancora, la giurisprudenza: «la realizzazione di un soppalco può ritenersi rientrare nel concetto di restauro o risanamento conservativo solo quando, per le sue limitate caratteristiche di estensione e per le modeste dimensioni, anche avuto riguardo alla sua altezza, possa escludersi la creazione di un ambiente idoneo ad incrementare la superficie utile o il carico urbanistico.
Rientra, invece, nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia la realizzazione di soppalchi che, per le non modeste dimensioni, determinino una modifica della superficie utile ampliando in maniera significativa la superficie calpestabile dell’immobile destinato ad attività commerciale, dovendo quindi essere qualificata come intervento di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la creazione di un’ulteriore superficie calpestabile che determina una modifica della superficie utile dell’immobile con conseguente aggravio del carico urbanistico (…).
Né, a diversamente ritenere può condurre la circostanza – invocata da parte ricorrente – che i soppalchi sarebbero un mero arredo industriale del magazzino che consentono l’accesso alle scaffalature verticali da parte del personale in condizioni di sicurezza, dovendo ritenersi del tutto irrilevante l’individuazione dei soggetti che vi possono accedere (se clienti o personale dipendente) ai fini della qualificazione dei soppalchi come superficie utile, non potendo peraltro la necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori elidere l’operatività della disciplina edilizia, dovendo piuttosto coordinarsi con quest’ultima al fine di rendere i singoli interventi conformi alle discipline di riferimento.
Non vale, inoltre, a modificare il regime edilizio delle opere la circostanza che le stesse non sarebbero destinate alla stabile permanenza di clienti o di personale, dovendo il carattere di stabilità e di permanenza – rilevante ai fini della individuazione del regime edilizio dell’opera – riguardare la funzione svolta dall’intervento che, nella fattispecie, si presenta di notevole estensione e consente la libera fruibilità delle scaffalature attraverso uno stabile camminamento cui si accede mediante scale di collegamento con il piano di calpestio.
Se la disciplina edilizia del soppalco, ovvero dello spazio aggiuntivo che si ricava all’interno di un locale, non è definita in modo univoco ma va apprezzata caso per caso in relazione alle caratteristiche del manufatto, deve rilevarsi, alla luce delle illustrate considerazioni e delle caratteristiche intrinseche dell’intervento, ivi comprese le relative dimensioni e funzione, che legittimamente tale intervento è stato qualificato come ristrutturazione edilizia e, in assenza del prescritto tiolo, ne è stata ordinata la demolizione, con conseguente infondatezza della contraria tesi di parte ricorrente» (Tar Roma, sez. II bis, 13/07/2017, n. 8465).

COME PREVENIRE E RISOLVERE I PROBLEMI DI UMIDITA’

Tratto dal sito donnegeometra.it

Che si tratti di macchie sulla tenda della doccia, di chiazze bianche sfocate sul pavimento del seminterrato o di una pellicola arancione che si forma sulle pareti della cucina, la muffa in casa è sempre sgradevole. In alcuni casi poi, la muffa può farti star male, soprattutto se hai allergie o asma. Indipendentemente dal fatto che tu sia allergico alle muffe, l’esposizione alle muffe può irritare occhi , pelle , naso, gola e polmoni .
È impossibile eliminare la muffa e le spore della muffa nella tua casa,  senza risolvere il problema dell’umidità, infatti solo riducendo l’umidità si può prevenire o eliminare la crescita della muffa. Se nell’edificio  c’è già una muffa, è importante pulire lo stampo e risolvere il problema causato dall’umidità. Se ripulisci solo lo stampo ma non risolvi il problema dell’umidità, molto probabilmente lo stampo tornerà.
Ecco cosa puoi fare per combattere i problemi di muffa e prenditi cura di te e della tua casa.
          Principi generali:
  • Mantenere l’umidità interna al di sotto del 60% se possibile. È possibile misurare l’umidità relativa con un igrometro, trattasi di uno strumento economico disponibile in molti negozi di ferramenta. E’ possibile procurarselo anche online.
  • Non toccare mai la muffa senza guanti di protezione e se vuoi rimuoverla indossa indumenti protettivi, come una tutina usa e getta. La muffa è tossica.
  • Mantenere pulite le vaschette di scarico dell’aria condizionata. Assicurarsi che le linee di drenaggio siano prive di ostruzioni e che scorrano correttamente.
  • Mantenere gli ambienti caldi quando fa freddo. Quando la temperatura scende, l’aria è meno in grado di trattenere l’umidità e si condensa su superfici fredde, il che può favorire la crescita della muffa.
  • Aggiungi l’isolamento alle superfici fredde, come le pareti esterne, i pavimenti e le finestre: questo aiuta a ridurre la condensa.
  • Asciugare le aree bagnate entro 24-48 ore per prevenire la formazione di muffa.
  • Rivolersi ad un tecnico specializzato per  il problema delle perdite e delle infiltrazioni.  Tra i tanti accorgimenti è importante staccare i marciapiedi dell’edificio dal terreno, inclinando il piano del marciapiede stesso  verso l’esterno per favorire lo smaltimento dell’acqua. Se l’acqua entra nell’abitazione dall’esterno, le opzioni vanno da semplici interventi paesaggistici a scavi e impermeabilizzazioni estesi.
  • Mantenere un rapporto di fiducia con il tecnico del riscaldamento e il raffreddamento, affinché controlli  periodicamente che il sistema funzioni correttamente e verifichi che sia ben dimensionato . Se il tuo sistema è troppo grande o il flusso d’aria non è corretto, il tuo climatizzatore non rimuoverà l’umidità come dovrebbe. Inoltre, chiedere al tecnico di controllare il sistema delle condutture per verificare che non vi siano perdite d’aria e dimensioni e il  flusso d’aria sia adeguato per ogni stanza.
  • Aprire le porte tra le stanze per aumentare la circolazione dell’aria e favorire che le zone fredde siano raggiunte dall’aria calda. Aumentare la circolazione dell’aria utilizzando i ventilatori e spostando i mobili dalle pareti permettendo una circolazione dell’aria, infatti dietro ai mobili è molto più frequente il formarsi della muffa.
    In cucina:
    • Utilizzare i ventilatori di scarico per spostare l’umidità all’esterno (non nell’attico) durante la cottura, il lavaggio dei piatti o la pulizia.
    • Spegni alcuni apparecchi se noti umidità su finestre e altre superfici.
    • Verificare la pre
      senza di perdite intorno al lavello della cucina, ai frigoriferi e ad altre fonti di acqua. Riparare se necessario.
    • Se necessario, svuotare e pulire le vaschette antigoccia del frigorifero.
    Negli scantinati e negli spazi di scansione:
    • Metti una copertura di plastica sullo sporco negli spazi di scansione per evitare che l’umidità arrivi dal terreno. Se c’è acqua stagnante o il terreno è bagnato, asciugarlo con i ventilatori prima di coprire il pavimento.
    • Accertarsi che gli spazi di scansione siano ben ventilati utilizzando le ventole e installando le prese d’aria nelle pareti esterne, se necessario.
    • Prendi in considerazione la verniciatura di pavimenti in calcestruzzo evitare i tappeti nei piani terra. o scantinati. Se si prevede di installare la moquette su un pavimento di cemento, potrebbe essere necessario utilizzare una barriera al vapore (rivestimento in plastica) sul calcestruzzo e coprire con sottofondo (isolamento rivestito con compensato) per prevenire un problema di umidità.
    • Fai controllare il pavimento del seminterrato e cerca di ripararlo se necessario. L’acqua può entrare nella tua casa perdendo o filtrando attraverso i pavimenti o le pareti della cantina.
    • Assicurati che le grondaie funzionino correttamente e che l’abbellimento esterno faccia sì che l’acqua defluisca nei pozzetti.
    • Non rifinire le pareti del seminterrato con pannelli isolanti e murali a meno che la cantina non sia molto asciutta.
    Nella lavanderia:
    • smaltire il vapore  dell’asciugatrice verso l’esterno.
    • Assicurarsi che lo sfiato sia privo di ostruzioni,  e che non vi siano fori che perdono aria. Se il condotto di sfiato è danneggiato, sostituirlo con un condotto metallico. Fai pulire il condotto almeno una volta all’anno.
    • Evitare di lasciare indumenti umidi nel cesto della biancheria o nell’asciugatrice. Lavali e asciugali prontamente.
    Nei bagni:
    • Utilizzare i ventilatori di scarico per rimuovere l’umidità verso l’esterno (non nella soffitta).
    • Utilizzare i tappeti, che possono essere presi e lavati spesso invece di moquette da parete a parete.
    • Verificare la presenza di perdite intorno a bacinelle e vasche e farle riparare se necessario.
    • Apri una finestra quando fai la doccia.
    • Evitare di lasciare asciugamani umidi sul pavimento o nel cesto della biancheria.