mercoledì 30 marzo 2016

Cessione dell'ecobonus

Tratto dal sito www.preventivi.it

Ecobonus 65%, via libera alla cessione del credito


I contribuenti che rientrano nella "no tax area" (coloro cioè non soggetti all’imposizione Irpef), normalmente esclusi delle agevolazioni fiscali, possonousufruire dell’Ecobonus 65%, previsto per la riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici, cedendolo ai fornitori che eseguono i lavori, come parte del pagamento dovuto, in base alla tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali. 
La disposizione era stata già prevista con la proroga della Legge di Stabilità 2016 ma, con il provvedimento 43434 del 22 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ne detta leregole e diventa effettiva.

Come utilizzare la cessione del credito

La decisione di cedere il credito, deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate.
Per perfezionare l’operazione, il condominio deve trasmettere entro il 31 marzo 2017una comunicazione telematica, attraverso Entratel o Fisconline, all’Agenzia delle Entrate che deve riportare:
- il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica sulle parti comuni dell’edificio;
- l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese il codice fiscale di ciascun condòmino che ha ceduto il credito e il relativo importo del credito ceduto;
- il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi;
Il condominio infine deve comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

E per i fornitori?

I fornitori che ricevono il credito come pagamento possono utilizzarlo esclusivamentein compensazione in 10 rate annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito non fruita nell’anno non potrà essere chiesta a rimborso e dovrà essere utilizzata negli anni successivi. 
Il modello F24 per la compensazione dovrà essere presentato tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. L’Agenzia delle entrate, con apposita risoluzione, dovrà istituire il codice tributo per l’uso del credito d’imposta da indicare nell’F24.

Ecobonus 65%: a quali edifici si applica


La detrazione per gli interventi diefficientamento energetico può essere richiesta per gli edifici in tutte le categoriecatastali, compresi quelli strumentali, a condizione che non siano ancora in costruzione e abbiano già un impianto di riscaldamento. Quest’ultima condizione non vale per l’installazione dei pannelli solari. Se nell’intervento di riqualificazione è compresa una demolizione e ricostruzione con ampliamento, l’agevolazione è riconosciuta solo per i lavorieffettuati sulla parte di edificio esistente.

domenica 27 marzo 2016

Orientarsi tra gli incentivi per l'efficienza energetica

La guida di MCE Lab

In un anno una famiglia italiana spende, mediamente, 1.500/2.000 euro per riscaldare e raffrescare l’abitazione. Una 
voce pesante sul bilancio delle famiglie che può essere abbattuta del 50% con interventi finalizzati all’efficienza 
energetica
1
. A sostegno di questo tipo di azioni, fino al 31 dicembre 2016, è possibile usufruire di alcuni incentivi che 
consentono di risparmiare su interventi volti al risparmio energetico in casa, sugli acquisti di caldaie, pompe di calore o 
sistemi con solare termico, ma anche su interventi di ristrutturazione ordinaria o straordinaria. 
Ma orientarsi nel panorama normativo degli incentivi non è sempre così semplice. Per questa ragione, MCE Lab, 
l’osservatorio sul vivere sostenibile promosso da MCE – Mostra Convegno Expocomfort (Fiera Milano, 15 -18 
marzo 2016) ha deciso di tracciare un quadro sintetico che possa aiutare i consumatori nel difficile puzzle 
legislativo dell’efficienza energetica. Ecco dunque un elenco degli incentivi e le modalità grazie a cui usufruirne:  
 
• DETRAZIONI IRPEF 65% su interventi di riqualificazione energetica  
Chi ha in piano di effettuare nel 2016 interventi volti ad aumentare l’efficienza energetica di abitazioni o 
spazi condominiali, può usufruire del cosiddetto Ecobonus. 
L’incentivo in questo caso consiste in una detrazione IRPEF pari al 65% delle spese sostenute, da 
scaricare in dichiarazione dei redditi attraverso una suddivisione in rate di egual importo e in massimo 10 
anni.  
Gli interventi che godono di questa agevolazione sono:  
 Riqualificazione globale su edifici esistenti, ovvero tutti gli interventi che permettano di conseguire 
un miglioramento del fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale inferiore ai limiti 
fissati. Il tetto massimo detraibile di 100.000 euro (65% di circa 154.000 euro). 
 Interventi sull'involucro che consentono di migliorare l’isolamento termico e mantenere la 
temperatura all’interno dell’edificio. In questo caso, il tetto massimo detraibile è di 60.000 euro (65% di 
circa 92.000 euro). 
 Installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, Il tetto massimo 
detraibile è di 60.000 euro (65% di circa 92.000 euro). 
 Sostituzione (parziale o totale) di impianti termici. In particolare, l'incentivo riguarda la sostituzione 
di caldaie esistenti con caldaie a condensazione o con generatori di calore a biomasse, 
l'installazione di pompe di calore ad alta efficienza e di impianti geotermici a bassa entalpia, la 
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore. E' incentivata con la 
detrazione anche la trasformazione di impianti autonomi in impianti centralizzati con contabilizzazione del calore. Il tetto massimo detraibile di 30.000 euro (65% di circa 46.000 euro). 
 Acquisto e posa in opera di schermature solari. Il tetto massimo detraibile di 60.000 euro (65% di 
circa 92.000 euro). 
Acquisto, installazione e posa in opera di sistemi domotici. Questa detrazione, novità introdotta dal 2016, riguarda i dispositivi multimediali in grado di controllare da remoto gli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione degli edifici, con lo scopo di 
aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e di garantire una maggiore 
efficienza di funzionamento degli impianti. Sono inoltre detraibili tutte le spese inerenti ai lavori, quindi anche i costi delle opere edili, delle prestazioni professionali relative alla progettazione e al rilascio della certificazione energetica necessaria per la fruizione dell'incentivo e per la realizzazione degli interventi e i costi amministrativi. 
Per usufruire di questa detrazione è necessario effettuare tutti i pagamenti tramite bonifico bancario o postale. In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, tutti quelli che non potrebbero usufruire delle detrazioni perché hanno redditi molto bassi e quindi con IRPEF azzerata, possono cedere l’ecobonus alla ditta che esegue i lavori in cambio di uno sconto. 
• CONTO TERMICO 
Chi ha in programma interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica in un edificio già esistente, compresa la sostituzione di impianti di climatizzazione o scaldacqua obsoleti, può usufruire degli incentivi previsti dal nuovo Conto Termico (700 milioni sono destinati ai privati e 200 milioni alle PA). In questo caso l’incentivo consiste in un rimborso di parte della spesa effettuata, tramite bonifico bancario erogato dal GSE. 
Più in dettaglio, gli interventi per cui i privati possono accedere agli incentivi del Conto Termico sono:  
la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti e/o di scaldacqua elettrici con impianti, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore; 
 la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa; 
 l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione 
dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling. (Solo in questo terzo caso l’edificio in cui si effettua l’intervento può anche essere di nuova costruzione). 
 
• DETRAZIONE 50% IRPEF per interventi di ristrutturazione edilizia 
Un’altra agevolazione a disposizione di chi quest’anno ha in programma interventi sulla propria abitazione è la detrazione del 50%, che si estende anche a lavori di ristrutturazione non volti a migliorare l’efficienza energetica dell’immobile. Questo incentivo consiste nella detrazione dall’Irpef il 50% delle spese sostenute per un massimo di 96.000 euro, suddivisa in 10 quote annuali di egual importo a partire dall’anno in cui vengono eseguiti i lavori. 
Rientrano quindi in questo bonus:  
 interventi volti a realizzare opere finalizzate al risparmio energetico convenzionale (ad esempio l’acquisto di impianti fotovoltaici, l’adeguamento degli impianti a gas esistenti, la sostituzione di un 
vecchio generatore di una caldaia convenzionale con un generatore ad alto rendimento) 
 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria  
 le spese per la progettazione degli interventi, quelle relative alle prestazioni lavorative per la realizzazione delle opere, per l'acquisto dei materiali, per perizie tecniche e relazioni di conformità, per l'IVA e per il rilascio di autorizzazioni.  
 
Questa detrazione non è cumulabile, su uno stesso intervento, con altre agevolazioni (come ad esempio l’Ecobonus per interventi previsti da entrambi gli incentivi). Per usufruire di questo bonus è necessario effettuare tutti i pagamenti tramite bonifico bancario o postale. 
 
• BONUS MOBILI 
Chi ristruttura casa e usufruisce delle detrazioni del 50%, ha a disposizione anche il bonus mobili: una 
detrazione IRPEF del 50% della spesa effettuata per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici dalla classe 
A in poi (A per i forni, A+ per tutti gli altri elettrodomestici). Questo bonus non è invece disponibile per chi 
sceglie di usufruire dell’Ecobonus. Anche in questo caso, per accedere all’incentivo è necessario prestare 
attenzione alla modalità di pagamento: bonifico bancario o postale, carta di credito o carta di debito. Non è 
possibile invece utilizzare assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. 
• IVA AGEVOLATA AL 10%  
Chi decide di eseguire interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione o interventi di 
restauro e risanamento conservativo di immobili residenziali già costruiti può godere di un ulteriore beneficio fiscale, abbinabile alle agevolazioni precedenti: l'IVA agevolata sulle prestazioni di servizi. Sul costo della ditta che esegue i lavori, compreso la fornitura di materiale da parte della ditta stessa, si applica quindi l’IVA ridotta al 10 %, che scende invece al 4% quando gli immobili sono nuove costruzioni non di lusso.  
AGGIUNGIAMO IL LINK ALLA GUIDA AGLI INCENTIVI SCARICABILE DAL SITO DELL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE: http://goo.gl/sPvBRG 


Cessione del credito d'imposta nei condomini

I contribuenti che non versano Irpef, non devono più rinunciare alla detrazione del 65% delle spese sostenute per la riqualificazione delle parti comuni degli edifici nel 2016, ma possono cederla agli stessi fornitori che hanno eseguito i lavori o le prestazioni come parte del pagamento dovuto.  
La scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi 
oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, 
devono comunicare al condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte 
del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate. Sono alcune delle indicazioni contenute in un 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia.  
Per rendere efficace tutta l’operazione, il condominio è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline contenente: il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. Il condominio, inoltre, è tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.  
La disposizione, introdotta dalla legge di stabilità 2016, riguarda esclusivamente le spese sostenute per interventi  di  riqualificazione energetica effettuati  sul le parti comuni  degli  edifici , per le quali  spetta la detrazione dall ’ imposta lorda del  65%.  I contribuenti che ricadono nella “no tax area”, cioè i possessori di redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir, normalmente non possono fruire di tale agevolazione, che spetta solo fino a concorrenza dell’imposta lorda. Con la cessione del credito, invece, la detrazione per la riqualificazione energetica apre anche a questi contribuenti, che possono farla valere come parte del 
pagamento da loro dovuto in base alla tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali.
I fornitori che ricevono il credito come pagamento possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione in 10 rate annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito non fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. Il modello F24 per la compensazione deve essere presentato tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. L’Agenzia, con apposita risoluzione, istituirà il codice tributo per l’uso del credito d’imposta da indicare nell’F24.

venerdì 18 marzo 2016

Misurare il comfort termico

Tratto dal sito www.biblus.acca.it

Benessere interno dell’edificio e comfort termico, l’analisi dei macro-indicatori PMV e PPD per la valutazione della qualità degli ambienti
La valutazione della sostenibilità nel settore delle costruzioni coinvolge principalmente 2 aspetti:
·          livello di benessere interno, ossia legato alla qualità dell’ambiente interno dell’edificio
·          livello di sicurezza, ossia legato alle prestazioni strutturali dell’edificio, capaci di garantire un determinato livello di sicurezza degli occupanti
Nell’articolo precedente sono stati analizzati gli aspetti sociali valutati dai principali protocolli ambientali utilizzati in edilizia in ambito internazionale, come ad esempio il protocollo ITACA, che fornisce un punteggio di prestazione finale indicativo del livello di sostenibilità dell’intervento.
In questo e nei prossimi articoli, prenderemo in considerazione il livello di benessere interno attraverso l’individuazione di indicatori specifici che tengono conto dei vari aspetti legati al benessere percepito dagli occupanti.
Macro-indicatori di benessere interno
Durante la fase progettuale, costruttiva e di esercizio di un edificio è di fondamentale importanza perseguire il raggiungimento di una buona qualità ambientale dei locali interni dell’edificio stesso, affinché gli occupanti possano abitare/operare in una situazione di totale benessere.
Il benessere dell’occupante può essere generalmente ricondotto alla valutazione di 4 macro-aree di interesse:
1.    comfort termo-igrometrico
2.    comfort visivo
3.    comfort acustico
4.    comfort respiratorio-olfattivo
Dall’analisi svolta sui diversi protocolli di valutazione sulla sostenibilità più diffusi nell’ambito dell’edilizia, sono stati individuati una serie di macro-indicatori utilizzati nell’analisi della qualità degli ambienti interni.
Lo schema successivo riporta un elenco dei macro-indicatori individuati per i protocolli descritti nell’articolo precedente.


Indicatori del benessere interno individuati da vari protocolli internazionali
Comfort termico
In questo articolo analizziamo gli indicatori relativi al comfort termico.
La norma UNI-EN-ISO 7730:2006 definisce il comfort termico come: “Quella condizione mentale di soddisfazione nei riguardi dell’ambiente termico“.
I fattori che determinano la qualità dell’ambiente termo-igrometrico in uno spazio confinato sono principalmente riconducibili a:
·          caratteristiche termiche degli elementi di confine (l’involucro edilizio)
·          sorgenti di calore e di vapore presenti all’interno
·          clima esterno
·          caratteristiche dell’impianto di climatizzazione
·          attività svolta
Il dato finale da valutare è il grado di benessere percepito dagli occupanti nello spazio considerato, ovvero il grado di comfort termico. Questo può essere determinato grazie a principi teorici e a metodi di misura per la previsione della sensazione termica percepita dalle persone.
La temperatura di comfort (tcoè definita come la temperatura equivalente alla quale una persona si sente a suo agio dal punto di vista termico.
La sensazione di comfort, in un dato ambiente, è determinata con l’equazione del benessere:
M – W = E + Cresp + (R+C)
·          M= metabolismo
·          W= lavoro meccanico
·          Cresp= flusso termico ceduto attraverso la respirazione
·          R, C= flussi termici scambiati per convenzione ed irraggiamento
·          E= flusso termico ceduto dal corpo umano per evaporazione
Poiché lo stesso ambiente può provocare leggere sensazioni di benessere o malessere, in base ad esempio, all’abbigliamento degli occupanti, per raggiungere un risultato più oggettivo possibile, si tiene conto anche dell’indice PMV che rappresenta il valore medio delle valutazioni soggettive di un gruppo di persone in un dato ambiente ed è valutato secondo una scala di sette punti: da -3 molto freddo a +3 molto caldo; lo zero rappresenta la neutralità termica.

Anche quando l’indice PMV è pari a zero, ci sarà ancora qualcuno insoddisfatto del livello di temperatura poiché la valutazione del comfort differisce sempre da individuo ad individuo.
Per prevedere quante persone sono insoddisfatte in un determinato ambiente termico, è stato introdotto l’indice PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied). Nel valutare l’indice PPD vengono insoddisfatte le persone che votano -3, -2, +2, +3 sulla scala del PMV. Per raggiungere i suddetti livelli di comfort termico è necessario quindi garantire un’adeguata temperatura dell’aria, in inverno ed in estate, con bassi consumi energetici, favorendo la zonizzazione termica attraverso sistemi di controllo utente che consentono la regolazione indipendente di riscaldamento/raffrescamento all’interno dell’edificio, nonché di sistemi di costruzione capaci di mantenere livelli accettabili di umidità relativa all’interno degli edifici durante le stagioni calde.

Relazione tra i valori di PMV e PPD