Ecobonus 65%, via libera alla cessione del credito
I contribuenti che rientrano nella "no tax area" (coloro cioè non soggetti all’imposizione Irpef), normalmente esclusi delle agevolazioni fiscali, possonousufruire dell’Ecobonus 65%, previsto per la riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici, cedendolo ai fornitori che eseguono i lavori, come parte del pagamento dovuto, in base alla tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali.
La disposizione era stata già prevista con la proroga della Legge di Stabilità 2016 ma, con il provvedimento 43434 del 22 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ne detta leregole e diventa effettiva.
Come utilizzare la cessione del credito
La decisione di cedere il credito, deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate.
Per perfezionare l’operazione, il condominio deve trasmettere entro il 31 marzo 2017una comunicazione telematica, attraverso Entratel o Fisconline, all’Agenzia delle Entrate che deve riportare:
- il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica sulle parti comuni dell’edificio;
- l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese il codice fiscale di ciascun condòmino che ha ceduto il credito e il relativo importo del credito ceduto;
- il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi;
Il condominio infine deve comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
E per i fornitori?
I fornitori che ricevono il credito come pagamento possono utilizzarlo esclusivamentein compensazione in 10 rate annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito non fruita nell’anno non potrà essere chiesta a rimborso e dovrà essere utilizzata negli anni successivi.
Il modello F24 per la compensazione dovrà essere presentato tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. L’Agenzia delle entrate, con apposita risoluzione, dovrà istituire il codice tributo per l’uso del credito d’imposta da indicare nell’F24.
Il modello F24 per la compensazione dovrà essere presentato tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. L’Agenzia delle entrate, con apposita risoluzione, dovrà istituire il codice tributo per l’uso del credito d’imposta da indicare nell’F24.
Ecobonus 65%: a quali edifici si applica
La detrazione per gli interventi diefficientamento energetico può essere richiesta per gli edifici in tutte le categoriecatastali, compresi quelli strumentali, a condizione che non siano ancora in costruzione e abbiano già un impianto di riscaldamento. Quest’ultima condizione non vale per l’installazione dei pannelli solari. Se nell’intervento di riqualificazione è compresa una demolizione e ricostruzione con ampliamento, l’agevolazione è riconosciuta solo per i lavorieffettuati sulla parte di edificio esistente.
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