martedì 3 maggio 2016

Valorizzare i beni significativi

Tratto dal sito www.legislazionetecnica.it

LE REGOLE GENERALI PER L’IVA AL 10% NEGLI INTERVENTI DI RECUPERO - L’articolo 7, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, consente di applicare l’aliquota IVA del 10% alle “prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”: manutenzioni ordinarie o straordinarie, restauri/risanamenti conservativi; ristrutturazioni edilizie.
La predetta disposizione precisa inoltre che “Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni” ([1]).
A loro volta, i “beni significativi” sono tassativamente individuati dal Decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999: “ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza”.
LA PRASSI DELL’AGENZIA ENTRATE SU COME CALCOLARE IL VALORE DEI “BENI SIGNIFICATIVI” -Nel suddetto contesto di regole, la Risoluzione 06/03/2015, n. 25/E ha precisato che se un’impresa produce infissi su misura che poi installa nelle abitazioni dei propri clienti deve valorizzare tali beni considerandotutti i costi necessari per la loro produzione, dunque non solo le materie prime ma anche, ad esempio, le quote di costo riferibili alla manodopera impiegata per la produzione dei beni significativi.
Il concetto è stato poi meglio precisato con la Circolare 08/04/2016, n. 12/E, che al punto 17.2 ha ulteriormente chiarito che, ove nel quadro dell’intervento di installazione degli infissi siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, sia necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da unaautonomia funzionale rispetto al manufatto principale. In presenza di detta autonomia il componente o la parte staccata non devono essere ricompresi nel valore dell’infisso, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile. Viceversa, se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell’infisso, deve ritenersi costituisca parte integrante dell’infisso stesso. In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.
Questi chiarimenti assumono valore per qualsiasi tipo di bene significativo utilizzato, se rientrante nel predetto elenco tassativo.
La Risoluzione 25/E/2015 ricorda anche che il meccanismo di cui all’articolo 7 citato si applica a prescindere dal tipo di contratto sottostante alla prestazione (appalto oppure cessione con posa in opera) e che l’aliquota IVA di favore (10%) si applica senz’altro alle materie prime e semilavorate e agli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori forniti nell’ambito dell’intervento agevolato (i quali tutti confluiscono nel valore della manodopera, cosicché non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale), tranne che ai cosiddetti “beni di valore significativo”, in relazione ai quali la legge e la prassi agenziale hanno previsto che l’aliquota intermedia si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione al netto del valore dei predetti beni, limite di valore che deve essere calcolato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.
ESEMPI - Evidenziamo con alcuni esempi, per massima chiarezza, le conseguenze derivanti dall’applicare ai beni di valore significativo una configurazione di costi più o meno completa, a parità di valore della prestazione complessiva, che ipotizziamo di seguito essere sempre pari a 10.000. Come risulterà evidente, tanto più alto è il valore attribuito al bene significativo, tanto meno conveniente diventa per il cliente l’applicazione dell’IVA sulla prestazione complessiva applicando il particolare meccanismo derivante dall’articolo 7 della L. 488/1999.
Per ulteriori approfondimenti sulla tematica dell’aliquota IVA sulle prestazioni di recupero in edilizia si fa rinvio all’approfondimento dal titolo Il trattamento IVA nei servizi di recupero in edilizia.
Esempio 1L’intero corrispettivo (10.000) è assoggettabile a IVA 10% se il valore del bene significativo non supera la metà del totale della prestazione (5.000).
Esempio 2Se il bene di valore significativo viene valorizzato in misura pari a 5.500, allora su 9.000 si può applicare l’aliquota IVA del 10% (10.000 - 5.500 = 4.500; 4.500 * 2 = 9.000), mentre sui restanti 1.000 si rende applicabile l’aliquota IVA ordinaria (22%).
Esempio 3Se il bene di valore significativo viene valorizzato in misura pari a 7.000 - ossia, considerando altri costi oltre a quelli dei soli materiali - allora solo su 6.000 si può applicare l’aliquota IVA del 10% (10.000 - 7.000 = 3.000; 3.000 * 2 = 6.000), mentre sui restanti 4.000 si rende applicabile l’aliquota IVA ordinaria (22%).


([1])Nella pratica, la citata norma viene applicata essenzialmente per le prestazioni di manutenzione, ordinaria o straordinaria, mentre per i restauri/risanamenti conservativi e per le ristrutturazioni è più vantaggioso applicare il punto 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, del D.P.R. 633/1972, in quanto esso non attribuisce rilevanza alcuna alla presenza di beni di valore significativo e permette di applicare l’aliquota IVA del 10% all’intera prestazione.

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