mercoledì 31 agosto 2016

Gli interventi edilizi antisismici

 Il recente sisma avvenuto nel Centro Italia che ha colpito le località di Amatrice, Accumoli e Rieti ha nuovamente posto alla attenzione mediatica la problematica legata alla pericolosità sismica di buona parte del territorio italiano, particolarità che spesso viene trascurata ma che crea forti preoccupazioni quando la terra trema.
Esistono comunque soluzioni che possono ridurre il rischio per persone e cose, e agevolazioni fiscali per coloro che possiedono abitazioni in zone sismiche, per poter facilitare la realizzazione di interventi di messa in sicurezza.

Come è possibile vedere dalla immagine sopra (fonte: Protezione Civile, classificazione sismica al 2015) l’Italia è territorialmente divisa in base al rischio sismico del territorio, con un rischio sismico che va da 1, che è il massimo, a 4.
In ogni zona è prevista l’applicazione della progettazione sismica con livelli differenziati di severità, ad eccezione della zona 4. 
  • Zona 1 – E’ la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti (rientra nella Detrazione 65% adeguamento sismico) 
  • Zona 2 – In questa zona possono verificarsi forti terremoti (rientra nella Detrazione 65% adeguamento sismico) 
  • Zona 3 – In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari 
  • Zona 4 – È la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari  

Le zone maggiormente a rischio sismico sono quelle situate nell’area appenninica, una zona dove le faglie sono in perenne movimento, ed i movimenti tellurici fanno parte della vita delle popolazioni che occupano questi territori.
Andando ad analizzare più attentamente il territorio in cui vivo, ovvero le Marche e l’Umbria, è possibile vedere quanto segue:
  • ·     Tutti i comuni del territorio marchigiano, secondo la classificazione riportata nel D.G.R.  1046 del 29/07/2003, sono classificati come zone a rischio 2;
  • ·  I comuni del territorio umbro, secondo la classificazione riportata nel D.G.R. 1111 del 18/09/2012, ricadono in parte in zona 1, in buona parte in zona 2, ed in parte in zona 3

Queste classificazioni sono importanti perché prevedono diversi livelli di severità, ed inoltre gli interventi di adeguamento eseguiti nelle zone 1 e 2 possono beneficiare della detrazione fiscale del 65 %, mentre quelli eseguiti nelle zone 3 e 4 beneficiano della detrazione del 50%.

Gli interventi di adeguamento sismico

Gli interventi di adeguamento sismico sono molteplici, e variano a seconda della tipologia realizzativa dell’immobile, dei materiali utilizzati, dello stato di conservazione delle strutture, delle priorità di intervento.
Di seguito ne analizzerò qualcuno, ben sapendo di non poter essere esaustivo vista la complessità della materia.
Possiamo prima di tutto classificare gli interventi in tre categorie:
  1. Adeguamento sismico;
  2. Miglioramento sismico;
  3. Riparazione o intervento locale.

Per fare alcuni esempi, un intervento di sopraelevazione richiede un adeguamento sismico, un intervento di ristrutturazione può prevedere un miglioramento sismico, mentre interventi puntuali e localizzati rientrano nell’intervento locale.
Le tipologie di intervento più diffuse sono:

§    - Realizzazione di isolatori sismici;
- Realizzazione di controventi;
- Placcaggi metallici;
- Rinforzo con fibre di carbonio;
- Rinforzo delle fondazioni;
- Realizzazione di cordolature;
- Incatenamento dei muri;
- Rinforzo delle murature esistenti;
- Realizzazione di iniezioni di malte speciali nelle murature;
- Ecc …

Naturalmente nulla preclude ad una persona che esegue un intervento locale di procedere anche ad interventi di livello superiore, mentre non è possibile il contrario.
Spesso l’ago della bilancia in questi interventi è rappresentato dal budget a disposizione del proprietario; questo limite però può essere in parte superato grazie alle agevolazioni fiscali esistenti, che molti non conoscono ma che possono offrire indubbi vantaggi a chi ne usufruisce.
Le detrazioni fiscali per interventi di adeguamento sismico
Con la conversione in legge del decreto n. 63 del 4 giugno 2013 venne introdotta la possibilità di usufruire della Detrazione 65% anche per gli interventi edilizi che prevedono la ristrutturazione antisismica delle abitazioni e dei fabbricati produttivi. La detrazione 65% per adeguamento sismico è strutturale, e quindi non ha scadenza temporale.
Per sfruttare la Detrazione 65% sull’adeguamento sismico degli edifici è necessario che:
1. Gli edifici siano adibiti ad abitazione principale o a attività produttive
2. Gli edifici ricadano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003.

Per sfruttare lo sconto fiscale garantito dalla Detrazione 65%, gli interventi di ristrutturazione e di adeguamento sismico devono essere pagati tramite bonifico bancario parlante, e la detrazione dall’imposta lorda pari al 65 %, si applica fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
Estratto dell’articolo 16 del DL 63/2013 dopo le modifiche della Camera del 30 luglio 2013.
Articolo 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili)
1. All’articolo 11, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: « 30 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 ».
1bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 16bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall’imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Pertanto gli interventi di adeguamento sismico eseguiti nei comuni marchigiani e nella maggior parte dei comuni umbri possono beneficiare della detrazione fiscale del 65 %, mentre i restanti interventi di miglioramento o riparazione possono comunque beneficiare della detrazione fiscale del 50%.
Per maggiori informazioni e per valutare la fattibilità degli interventi contattatemi e valuteremo quali interventi possono essere idonei alla vostra abitazione.

Geom. Gianluca Roscini
339/1226163
gianluca.roscini@gmail.com

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