Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione
La norma UNi7129 disciplina il posizionamento a parete dei terminali di scarico o di tiraggio degli apparecchi a gas di potenza non superiore a 35kW. In base alla potenza dell'apparecchio e alla sua tipologia (atmosferico o soffiato) la norma individua le zone di rispetto all'interno delle quali non è possibile posizionare gli scarichi dei terminali. Per esemplificare, quest'ultimi devono rispettare le distanze da elementi sensibili come: finestre, abbaini, poggioli, angoli dell'edificio, piani di calpestio, fori di aerazione/ventilazione.
La norma UNI 10683 disciplina il posizionamento dei comignoli degli apparecchi a combustibile solido di potenza non superiore a 35kW ed esclude la possibilità per tali apparecchi di scaricare a parete, obbligando sempre lo scarico sopra il tetto dell'edificio. La quota di sbocco deve trovarsi al di fuori della zona di reflusso calcolata traslando in verticale di 1,30mt l'estradosso della copertura.
Il D.Lgs. 152/2006 disciplina il posizionamento dei camini per impianti di qualsiasi combustibile di potenza superiore al valore di soglia (>35kW). Nell'allegato IX parte II al punto 2.9 tale decreto afferma:
Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas.
Per quanto riguarda le distanze da rispettare rispetto alla proprietà altrui, il Comune potrebbe aver legiferato e inserito alcune norme nel Regolamento Edilizio Comunale.
In ogni caso esistono due articoli del codice civile:
art. 890. Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi. Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
art. 844. Immissioni. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso .
e un articolo del codice penale:
e un articolo del codice penale:
art. 674. Getto pericoloso di cose. Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206
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