Da 1° Ottobre entreranno finalmente in vigore i decreti attuativi della L. 90/2013, in cui le principali novità per i progettisti edili sono:
- Il decreto requisiti minimi;
- Il decreto linee guida nazionali per la certificazione energetica;
- Il decreto sulla relazione tecnica.
Queste novità sono legate alla necessità dell'Italia di dare attuazione alla Direttiva 2010/31/Ue, ovvero lo strumento normativo con cui l'Unione Europea vuole raggiunge gli obiettivi di efficienza e risparmio energetico.
Iniziamo questa analisi presentando il Decreto Requisiti Minimi.
Tale decreto si pone l'obiettivo di stabilire dei requisiti minimi da rispettare in occasione di interventi edilizi importanti, quali possono essere le nuove costruzioni o le ristrutturazioni.
Nell'atto di pensare e progettare questi interventi, il progettista deve fare considerazioni e prestare attenzione al rispetto di parametri che possano permettere, all'edificio, di ridurre al minimo i consumi energetici per il riscaldamento, raffrescamento e ACS.
Questi parametri variano inoltre di anno in anno, sino al 2021, con limiti sempre più restrittivi, che vogliono avvicinare le prestazioni degli edificio ai cosiddetti edifici ad energia quasi zero.
La prestazione energetica dell'edificio va determinata in base alla quantità di energia necessaria per un uso standard dell'edificio; il decreto continua, come il precedente, a tenere in considerazione gli usi standard e non quelli dinamici.
Quando sono presenti FER (fonti energetiche rinnovabili), il loro apporto va detratto dall'energia necessaria a determinare la prestazione energetica.
La ristrutturazione importante si ha quando l’intervento interessa più del 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’involucro dell’edificio; la ristrutturazione viene poi divisa in altre due categorie, ognuna con un livello di requisiti minimi da rispettare:
- di primo livello, quando interessa più del 50% della superficie disperdente e comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva; in tal caso i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio, relativamente al servizio o ai servizi interessati;
- di secondo livello, quando riguarda più del 25% dell’involucro e può interessare l’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva; in tal caso, i requisiti si applicano alle sole porzioni oggetto di intervento;
Viene poi introdotto anche il concetto di riqualificazione energetica, ovvero quell'intervento che interessa una quantità di superficie lorda disperdente inferiore al 25% della superficie lorda totale dell'edificio.
Sono invece esclusi dalle verifiche del decreto quegli interventi sull'involucro che non hanno conseguenze dal punto di vista termico.
Per concludere questa breve descrizione del decreto Requisiti Minimi, segue un elenco di alcune delle più importanti prescrizioni inerenti le ristrutturazioni importanti ed i nuovi edifici che verranno realizzati dopo il 1° Ottobre 2015:
RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI
- Tutti i calcoli effettuati devono essere riportanti nella relazione di calcolo;
- Negli interventi in cui è prevista la posa di isolante verso l'esterno, è obbligatorio la verifica del rischio condensazione superficiale e interstiziale;
- Per le strutture di copertura degli edifici è obbligatoria la verifica dell’efficacia dell’utilizzo di tecnologie di climatizzazione passiva (es. tetto ventilato o muro di Trombe) o di materiali per cool roof (sono definiti Cool Roof quei prodotti che hanno la proprietà di riflettere la radiazione solare e di riemettere una certa quantità di calore assorbita), con valori di riflettanza non inferiori a 0,65 per coperture piane, 0,30 per coperture a falde;
- E' possibile derogare fino a un massimo di 10 cm sulle altezze minime interne dei locali abitabili nel caso di ristrutturazioni importanti o riqualificazioni energetiche con installazione di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di isolamento dall’interno.
NUOVI EDIFICI
In aggiunta alle verifiche previste per le ristrutturazioni importanti, occorre anche:
- installare dispositivi per la regolazione automatica con compensazione climatica per singolo ambiente o singola zona per gli impianti di climatizzazione invernale;
- nel caso di nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, si provvede all’ installazione di sistemi di misurazione intelligente dell’energia consumata;
- nel caso di impianti termici al servizio di più unità immobiliari è obbligatoria l’installazione di un sistema di contabilizzazione del calore, del freddo e dell’acqua calda sanitaria;
- infine occorre rispettare dei livelli minimi riportati nel decreto stesso.
Molto interessante... lo condivido..
RispondiElimina