Il certificatore energetico fino ad oggi è stato considerato, dai più, come un mero emettitore di un documento imposto dalla legge, spogliandolo di una importanza professionale che invece, per fortuna, viene nuovamente ribadita dal Decreto linee guida sulla certificazione energetica.
La certificazione energetica degli edifici è uno dei tanti strumenti tramite i quali il nostro Stato, in attuazione di una direttiva della Unione Europea, cerca di raggiungere gli obiettivi imposti dal Protocollo di Kyoto.
L'APE ha lo scopo di sensibilizzare, far interessare e rendere edotti i proprietari e gli inquilini degli immobili sul suolo nazionale del comportamento energetico della propria abitazione o azienda.
Sapere quanto "consuma" la nostra casa per essere riscaldata o raffrescata serve per conoscere i costi di gestione annui, e di conseguenza aiuta a individuare gli interventi per ridurre questi consumi e risparmiare energia, vero obiettivo della certificazione energetica.
Il certificatore, oltre ad essere un soggetto riconosciuto ai sensi D.P.R. 75/2013, deve anche possedere conoscenze che lo aiutino ad individuare al meglio la reale classe energetica di un immobile. Un certificatore può scegliere di certificare semplicemente un edificio, oppure può anche decidere di aiutare il proprietario ad intraprendere scelte energeticamente efficienti.
Secondo le nuove linee guida nel caso di edifici di nuova costruzione o per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, la nomina del soggetto certificatore avviene prima dell’inizio dei lavori. Tale nomina deve essere dichiarata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi del comma 1, dell’articolo 8, del d.lgs. 192/2005, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deposita presso l’amministrazione comunale competente contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla richiesta di permesso di costruire.
Questa nomina è importante, in quanto il certificatore assume un ruolo chiave nello sviluppo dell'edificio, in quanto avrà il compito di seguire passo dopo passo tutte le scelte che ne influenzano il comportamento energetico, ed il certificatore non solo certifica ma, in qualità di esperto nel campo del risparmio energetico, permette di effettuare scelte che porteranno a significativi risparmi per il committente.
Il soggetto certificatore presenta poi al richiedente, mediante apposita informativa, tutte le opzioni che sono consentite per accedere al servizio in termini di qualità e di costo, al fine di consentire al medesimo una scelta consapevole.
L’informativa al richiedente deve specificare:
• il possesso, da parte del soggetto certificatore, dei requisiti di abilitazione alla attestazione della prestazione energetica previsti dalla legge;
• le diverse opzioni relative alla procedura da rispettare per la valutazione della prestazione energetica e il rilascio del relativo attestato, e la relativa scelta effettuata;
• l’obbligo dell’esecuzione di un sopralluogo;
• le eventuali prestazioni supplementari per l’erogazione del servizio, quali, ad esempio, l’esecuzione di prove in situ;
• le condizioni di erogazione del servizio, compreso eventualmente l’elenco dei documenti da prodursi a cura del richiedente e le modalità attraverso cui comunicare al soggetto certificatore il nominativo del direttore dei lavori, garantire l’informazione delle diverse fasi di realizzazione dell’intervento edilizio e l’accesso al cantiere.
Il richiedente sottoscrive, per presa visione, tale informativa e la scelta conseguente operata.
Nei casi di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti, il servizio di attestazione della prestazione offerto dal soggetto certificatore deve comprendere almeno:
• la valutazione della prestazione energetica dell’edificio a partire dai dati progettuali anche contenuti nell’attestato di qualificazione energetica, con l’utilizzo del “Metodo di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato”;
• controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi;
• una verifica finale con l’eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali.
A tali fini, deve essere previsto che il direttore dei lavori segnali al soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell’edificio e degli impianti, quando rilevanti per le prestazioni energetiche dell’edificio, al fine di consentire i previsti controlli in corso d’opera. Per l’esecuzione delle attività di rilievo in sito, diagnosi, verifica o controllo, il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi ove necessario, delle necessarie competenze professionali.
Nel caso si certifichi un edificio esistente, il certificatore deve richiedere al proprietario quanti più dati possibili in merito alle caratteristiche energetiche dell'edificio. Nel caso in cui la certificazione riguardi un appartamento in condominio, è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire, in relazione alla procedura applicabile, piena collaborazione ai condomini che lo richiedano, attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari.
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