sabato 8 agosto 2015

Il Decreto Linee Guida sulla Certificazione Energetica

Accorpiamo in questo articolo i due rimanenti decreti, in quanto quello riguardante la Relazione Tecnica altro non è che uno schema predisposto delle informazioni che vuole il Legislatore in merito a questo documento.

Il decreto nasce con lo scopo di uniformare gli schemi di certificazione energetica su tutto il territorio nazionale, stabilendo quindi:
  • una unica metodologia di calcolo;
  • un unico format di APE;
  • un unico modello di annuncio commerciale;
  • un sistema informativo unico a livello nazionale.
Tutti i vecchi APE redatti fino al 30 settembre 2015 rimarranno validi, mentre, entro 90 gg dall'entrata in validità del decreto, l'Enea dovrà creare il SIAPE, ovvero il sistema informativo unificato nazionale.


Il nuovo APE, che rimarrà sempre valido 10 anni, dovrà indicare, fra l’altro, una serie di informazioni minime:
  • i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio:
    • la prestazione energetica globale;
    • la classe energetica, determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale;
    • la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento;
    • le emissioni di anidride carbonica;
    • l’energia esportata;
  • i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
  • le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica;
Gli annunci commerciali dovranno avere il seguente format:



La classe energetica è basata sull’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’immobile, EPgl,nren. Tale indice esprime la quantità annua di energia primaria non rinnovabile necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi a un uso standard dell’edificio, divisa per la superficie utile dell’edificio ed espresso in kWh/m2anno.
Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto. In caso di assenza dell’impianto di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria, si procederà a simulare tali impianti in maniera virtuale, considerando che siano presenti gli impianti standard di cui alla Tabella 1 del paragrafo 5.1 delle Linee guida (segue)


Nuova classificazione energetica (Tabella 2 del paragrafo 5.1 delle Linee guida)


In caso di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, si applica la procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato, la quale prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso relativi:
- al clima e all’uso standard dell’edificio;
- alle caratteristiche dell’edificio e degli impianti, così come rilevabili dal progetto energetico, previa verifica di rispondenza del costruito al progetto.
I metodi di calcolo utilizzati per calcolare gli indicatori numerici di prestazione energetica richiesti sono stabiliti dalle norme tecniche vigenti (Raccomandazione CTI 14/2013, UNI/TS 11300, UNI EN 15193). Il metodo di calcolo di progetto è applicabile a tutte le tipologie edilizie, sia per gli edifici nuovi che per quelli esistenti, indipendentemente dalla loro dimensione.
Per gli edifici esistenti non sottoposti a ristrutturazione importante, ferma restando la possibilità di avvalersi della procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato, si può applicare la procedura di calcolo da rilievo sull’edificio, valutando la prestazione energetica a partire dai dati di ingresso rilevati direttamente sull’edificio esistente, sulla base dei quali si esegue la valutazione della prestazione energetica secondo l’opportuno metodo di calcolo.
Le modalità di reperimento dei dati di ingresso relativi all’edificio possono essere:
- basate su procedure di rilievo, supportate anche da indagini strumentali, sull’edificio e/o sui dispositivi impiantistici effettuate secondo le normative tecniche di riferimento vigenti, nazionali o internazionali, o, in mancanza di tali norme, dalla letteratura tecnico-scientifica;
- ricavate per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrate da banche dati o abachi nazionali, regionali o locali.
In attuazione della “procedura di calcolo da rilievo sull’edificio” sono previsti i seguenti livelli di approfondimento.
• Rilievo in sito (metodo analitico e per analogia costruttiva)
Questo metodo è applicabile a tutti gli edifici esistenti, indipendentemente dalla tipologia edilizia e dalla dimensione. 
• Metodo semplificato
Nell’ambito di tale procedura sono utilizzabili inoltre metodi di calcolo semplificati, nel rispetto dei limiti dei limiti di scostamento riportati all’interno delle stesse Linee guida.

Nulla cambia per quanto riguarda i software riconosciuti e le procedure di riconoscimento degli stessi.

Casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE

a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
c) gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3, d.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
f) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
g) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. 
h) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2 lett. a) del decreto legislativo 192/2005 (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”)

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