Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi l’Agenzia delle Entrate può fare controlli sulla detrazione fiscale del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, sulla detrazione fiscale del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e sul bonus mobili.
Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale Lombardia (sentenza n. 2597/2015). Il potere di controllo formale del Fisco non può andare oltre il termine stabilito dalla legge, nonostante la detrazione venga rateizzata in 10 anni.
Il controllo formale dell’Agenzia delle Entrate non è altro che la verifica della corrispondenza tra gli importi che si chiede di detrarre nella dichiarazione dei redditi e la documentazione che certifica i lavori di ristrutturazione o per l’efficienza energetica conservata dal contribuente.
Se si eseguono lavori di ristrutturazione edilizia nel 2015 la detrazione andrà indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2016; l’Agenzia delle Entrate avrà tempo di controllare la corrispondenza tra importi da detrarre e documentazione fino al 31 dicembre 2018.
Pur se la detrazione è ripartita in dieci anni, il potere di controllo dell’Agenzia delle Entrate non può essere esteso. Secondo la Commissione Tributaria infatti darebbe luogo a una disparità di trattamento tra chi negli anni passati ha avuto la possibilità di scegliere di ripartire la detrazione in 3, 5 o 10 anni. Inoltre per il principio del legittimo affidamento un privato dopo un tempo ragionevole deve potersi considerare al riparo da eventuali contestazioni.
In fase di controllo l’Agenzia delle Entrate potrebbe rilevare difformità tra gli importi da detrarre indicati nella dichiarazione dei redditi e i documenti esibiti. In questo caso al contribuente sarà chiesta l’integrazione della documentazione per chiarire la presunta irregolarità. Se dovessero permanere le incongruenze il Fisco invierà una comunicazione di irregolarità con il resoconto del controllo formale e l’importo che il contribuente dovrà versare, che sarà la somma tra: detrazioni non spettanti e indebitamente aggiunte, sanzione applicata, interessi legali. Se il pagamento della sanzione avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, il contribuente potrà usufruire di una riduzione del 20% della sanzione.
Per evitare che la sanzione sia determinata dal mancato possesso dei documenti è bene conservare scrupolosamente tutto quello che potrà rivelarsi necessario presentare nel caso di controlli.
Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale Lombardia (sentenza n. 2597/2015). Il potere di controllo formale del Fisco non può andare oltre il termine stabilito dalla legge, nonostante la detrazione venga rateizzata in 10 anni.
Il controllo formale dell’Agenzia delle Entrate non è altro che la verifica della corrispondenza tra gli importi che si chiede di detrarre nella dichiarazione dei redditi e la documentazione che certifica i lavori di ristrutturazione o per l’efficienza energetica conservata dal contribuente.
Se si eseguono lavori di ristrutturazione edilizia nel 2015 la detrazione andrà indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2016; l’Agenzia delle Entrate avrà tempo di controllare la corrispondenza tra importi da detrarre e documentazione fino al 31 dicembre 2018.
Pur se la detrazione è ripartita in dieci anni, il potere di controllo dell’Agenzia delle Entrate non può essere esteso. Secondo la Commissione Tributaria infatti darebbe luogo a una disparità di trattamento tra chi negli anni passati ha avuto la possibilità di scegliere di ripartire la detrazione in 3, 5 o 10 anni. Inoltre per il principio del legittimo affidamento un privato dopo un tempo ragionevole deve potersi considerare al riparo da eventuali contestazioni.
In fase di controllo l’Agenzia delle Entrate potrebbe rilevare difformità tra gli importi da detrarre indicati nella dichiarazione dei redditi e i documenti esibiti. In questo caso al contribuente sarà chiesta l’integrazione della documentazione per chiarire la presunta irregolarità. Se dovessero permanere le incongruenze il Fisco invierà una comunicazione di irregolarità con il resoconto del controllo formale e l’importo che il contribuente dovrà versare, che sarà la somma tra: detrazioni non spettanti e indebitamente aggiunte, sanzione applicata, interessi legali. Se il pagamento della sanzione avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, il contribuente potrà usufruire di una riduzione del 20% della sanzione.
Per evitare che la sanzione sia determinata dal mancato possesso dei documenti è bene conservare scrupolosamente tutto quello che potrà rivelarsi necessario presentare nel caso di controlli.
Documenti da esibire per la detrazione 50%
La detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie e l’ecobonus del 65% per la riqualificazione energetica sono agevolazioni distinte e seguono procedure diverse. Cambierà quindi anche la documentazione da conservare ed esibire durante i controlli.
Nel caso del bonus del 50%, i documenti di cui essere in possesso sono:
- La domanda di accatastamento (soltanto se l’immobile non è ancora censito in catasto)
- Le ricevute dell’avvenuto pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI o IMU)
- Il possesso della pratica edilizia, se il proprio Comune la richiede; in alternativa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che riporti la data di inizio dei lavori di ristrutturazione edilizia
- La copia della comunicazione ASL nel caso in cui sia necessaria in base alla normativa per la sicurezza nei cantieri
- Le fatture o le ricevute fiscali che attestino le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione
- Le ricevute di pagamento con il bonifico “parlante” per le detrazioni fiscali.
Nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione riguardino parti comuni degli edifici condominiali, alla documentazione elencata andrà aggiunta una copia della delibera dell’assemblea condominiale che attesti l’approvazione dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale per la ripartizione delle spese.
Nel caso del bonus del 50%, i documenti di cui essere in possesso sono:
- La domanda di accatastamento (soltanto se l’immobile non è ancora censito in catasto)
- Le ricevute dell’avvenuto pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI o IMU)
- Il possesso della pratica edilizia, se il proprio Comune la richiede; in alternativa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che riporti la data di inizio dei lavori di ristrutturazione edilizia
- La copia della comunicazione ASL nel caso in cui sia necessaria in base alla normativa per la sicurezza nei cantieri
- Le fatture o le ricevute fiscali che attestino le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione
- Le ricevute di pagamento con il bonifico “parlante” per le detrazioni fiscali.
Nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione riguardino parti comuni degli edifici condominiali, alla documentazione elencata andrà aggiunta una copia della delibera dell’assemblea condominiale che attesti l’approvazione dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale per la ripartizione delle spese.
Documenti necessari per la detrazione 65%
La detrazione del 65% (o Ecobonus) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici ha come obiettivo l’efficienza energetica, che va quantificata e certificata. Ecco la documentazione da conservare ed esibire in caso di controlli:
- Le ricevute fiscali o fatture che attestino le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica
- Le ricevute di pagamento del bonifico “parlante” per le detrazioni fiscali
- L’asseverazione redatta da un tecnico abilitato, che solo nel caso di installazione caldaia a condensazione con potenza inferiore a 100 kW o di sostituzione di infissi potrà essere sostituita con la certificazione del produttore
- La ricevuta di invio della comunicazione Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).
Anche nel caso della detrazione del 65%, se l’intervento riguarda parti comuni di edifici condominiali, servirà essere in possesso di copia della delibera assembleare di approvazione dei lavori e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
- Le ricevute fiscali o fatture che attestino le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica
- Le ricevute di pagamento del bonifico “parlante” per le detrazioni fiscali
- L’asseverazione redatta da un tecnico abilitato, che solo nel caso di installazione caldaia a condensazione con potenza inferiore a 100 kW o di sostituzione di infissi potrà essere sostituita con la certificazione del produttore
- La ricevuta di invio della comunicazione Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).
Anche nel caso della detrazione del 65%, se l’intervento riguarda parti comuni di edifici condominiali, servirà essere in possesso di copia della delibera assembleare di approvazione dei lavori e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
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