martedì 27 ottobre 2015

Pannello solare termico: una piccola guida


Tratto dal sito www.preventivi.it

Il pannello solare termico costituisce l’elemento intorno al quale ruota tutto il sistema di funzionamento di un impianto solare. È il componente deputato ad assorbire il calore fornito dal sole per poi riversarlo all’interno dell’abitazione sotto forma di acqua calda sanitaria o riscaldamento .
Quando si opta per l’installazione dell’impianto solare termico, la scelta del collettore più adatto per le nostre esigenze è molto importante. Le tipologie di pannello solare termico esistenti sul mercato sono due: i pannelli piani e quelli a tubi sottovuoto. Ipannelli solari piani non vetrati assicurano il vantaggio di un costo molto ridotto, che non va a scapito di un rendimento elevato in condizioni ottimali di irraggiamento, quando cioè la temperatura esterna è alta. Mentre le prestazioni diminuiscono in maniera drastica quando, a causa della mancanza di isolamento, le condizioni ottimali vengono a mancare. Proprio per questo motivo sono adatti al solo uso stagionale e a produrre acqua calda sanitaria, tanto da trovare largo impiego nel riscaldamento delle piscine. I collettori sottovuoto differiscono da quelli piani soprattutto per la struttura, essendo formati da tubi sottovuoto costituiti da un doppio vetro proprio, proprio come avviene nei thermos comunemente utilizzati. Una struttura che gli consente di trattenere una temperatura interna molto elevata, anche quando all'esterno le temperature iniziano a scendere in maniera significativa. Generalmente dotati di uno specchio riflettente, ubicato sotto i tubi sottovuoto sono in grado di sfruttare al massimo la radiazione solare. In tal modo una superficie piccola, come può essere quella del pannello solare termico, riesce a dare vita ad un grande rendimento. I collettori solari sottovuoto sono stati ideati allo scopo apposito di garantire un livello di efficienza molto alto, non solo nei Paesi in cui il clima è favorevole, ma soprattutto nelle località ove le temperature si mantengono molto basse.

Pannello solare termico orizzontale



Va ricordato che la maggior parte  dei pannelli solari termici sottovuoto ha una installazione orizzontale. In pratica è possibile installare il pannello solare sulla facciata di un edificio, sul suo tetto, nel giardino, su un balcone e in tutti i casi in cui lo spazio disponibile consente la messa in opera di un impianto. Va anche ricordato come sia meglio inclinare i pannelli con un angolo di circa 55°, in modo da evitare che la polvere, la sporcizia o altri residui possano depositarsi sulla superficie, causando una drastica riduzione del rendimento. Inoltre, nel caso del pannello termico orizzontale, la struttura autoportante priva di telaio permette di collegare sino a dodici collettori, in modo da creare l' effetto visivo di un campo unico.

Pannello solare termico verticale



Il pannello solare termico sottovuoto può a sua volta essere installato anche in verticale su superfici come una parete, un parapetto o un semplice balcone. Va specificato che sia nel sistema verticale che in quello orizzontale, i pannelli sottovuoto vengono semplicemente agganciati alla struttura portante, per poi essere avvitati e collegati. I collettori sono corredati di tutti gli accessori e le guide necessarie al fine di consentire una perfetta installazione in modo tale da garantire il massimo rendimento energetico. Il design modulare che caratterizza il pannello solare termico verticale, consente di adattare la dimensione dell'impianto a ogni particolare esigenza, tanto è vero che all'occorrenza la superficie dei pannelli può essere suddivisa in piccoli campi.

Pannello solare termico con serbatoio integrato



Il pannello solare termico con serbatoio integrato ha una struttura decisamente particolare: serbatoio e assorbitore, infatti, sono contenuti in un solo blocco, mentre l’energia solare arriva direttamente al fine di scaldare l’acqua, senza che avvenga il solito lavoro affidato al fluido termovettore. Il serbatoio ricoperto dall' assorbitore prevede al suo interno la presenza di una resistenza in grado di riscaldare l’acqua nel caso si prolunghi l’assenza di sole o si verifichi un maggior bisogno di acqua calda. In base alle leggi fisiche della convezione, l’acqua scaldata dal sole aumenta la sua temperatura espandendosi e diminuendo di densità, per poi spingersi verso l’altro andando a prendere il posto dell’acqua fredda. Il moto convettivo così creato, consente di scaldare l’intera massa di acqua presente all’interno del blocco. Si tratta di pannelli generalmente consigliabili per le zone non troppo fredde e in cui non si verifichino inverni lunghi e troppo rigidi. Nel caso di abbassamento drastico delle temperature, l’acqua all’interno del pannello rischia però il congelamento e, di conseguenza, un grave danneggiamento dell’impianto. Il pannello solare termico con serbatoio integrato è facile da trasportare e da installare, oltre ad essere caratterizzato da un costo relativamente basso, rivelandosi perfetto per una casa vacanza estiva o per residenze che non vedono una prolungata presenza al loro interno.

Pannello solare termico e fotovoltaico



Va anche specificato che il pannello solare termico e il fotovoltaico possono tranquillamente convivere in una sola soluzione come dimostrato dall’esperienza di Fototherm. Si tratta di una azienda nata nel 2006 che raccoglie l’esperienza di uno staff di ingegneri che aveva già operato nel campo del fotovoltaico e della cogenerazione. Dal lavoro di questo gruppo di ricerca sono nati i moduli termo-fotovoltaici con tecnologia brevettata Fototherm commercializzati in tutto il mondo. La tecnologia termo-fotovoltaica deriva da una intuizione, quella tesa  a recuperare il calore dal modulo fotovoltaico nel corso del suo funzionamento. Nel caso di Fototherm, tale recupero avviene per scambio termico, grazie ad un collettore in rame, implementato sul backsheet del modulo fotovoltaico, in modo tale da poter cogenerare energia termica ed elettrica in maniera simultanea. 
Se da una parte il modulo fotovoltaico fornisce un rendimento intorno al 15%, la tecnologia Fototherm permette di implementare un pannello solare termico fino ad un rendimento del 58%, in modo da portare un modulo termo-fotovoltaico ad una resa totale pari al 73%. La fusione di due impianti in uno regala un risparmio non solo in termini di costo dei collettori ,con relative strutture di sostegno, ma anche rispetto ai costi di manodopera. Infatti i due sistemi solari vengono posati simultaneamente, con minor impiego di superficie. La tecnologia di impianto utilizzata è quella standard dell’impianto solare termico a circolazione forzata, che consente un ulteriore vantaggio poiché asportando calore al modulo fotovoltaico, aumenta la sua produzione di energia elettrica annua. Infine va ricordata anche l’eliminazione del problema dell’ebollizione estiva che assilla il tradizionale solare termico.

Riscaldamento a battiscopa: cos'è e come funziona

Tratto dal sito www.preventivi.it



La continua evoluzione degli impianti per la climatizzazione invernale ha permesso agli utenti di avere una possibilità di scelta sempre più ampia, con dispositivi in grado non solo di aumentare in maniera esponenziale il comfort abitativo, ma anche di regalare prestazioni sempre migliori dal punto di vista del risparmio energetico. Una capacità prestazionale che si riflette non solo sui consumi, con bollette più leggere rispetto a quelle dei dispositivi vecchi o obsoleti, ma anche sul rispetto di un ambiente sempre più compromesso dalle emissioni di sostanze nocive. 
Proprio la combinazione tra convenienza e rispetto dell’ambiente è stata incentivata dalle legislazioni nazionali che hanno recepito le direttive dell’UE, permettendol’adeguamento degli impianti di riscaldamento a standard di maggiore efficienza. In questo quadro, va messo in rilievo come negli ultimi anni si sia andato affermando il sistema di riscaldamento a battiscopa, un'alternativa ai normali sistemi radianti in grado di migliorare la qualità del calore percepito e di aumentare il risparmio energetico nei confronti dei tradizionali sistemi a termosifoni e termoconvettori. 
Le tipologie di riscaldamento a battiscopa sono tre: ad acqua, elettrica o mista. Ilsistema ad acqua sfrutta le tubazioni idrauliche in cui va a scorrere l’acqua riscaldata da una caldaia a gas, da una pompa di calore o dal collegamento ai pannelli solari. Il sistema elettrico sfrutta invece le resistenze che sono contenute all'interno di un un profilo di alluminio il quale sarà poi posato nel battiscopa. Anche il riscaldamento a battiscopa elettrico può essere collegato all'impianto fotovoltaico. Il sistema mistoospita a sua volta sia tubazioni idrauliche che resistenze elettriche, sfruttando di volta in volta il sistema più adatto all'esigenza del momento.

Riscaldamento a battiscopa: vantaggi e svantaggi


Il sistema di riscaldamento a battiscopa assicura una serie di vantaggi e svantaggi che vanno attentamente soppesati prima di deciderne l’eventuale adozione. I principali vantaggi offerti da questo sistema di riscaldamento sono: 
- la possibilità di arredare la stanza in base al proprio gusto, senza dover pensare a coprire le pareti con quadri o mobili; 
- la soddisfazione arrecata dalla percezione del calore, tale da consentire la regolazione dei termostati a temperature più basse, nell'ordine del 15%, con conseguente risparmio energetico; 
- l’assenza di accumuli d'acqua necessari per il funzionamento; 
- una maggiore omogeneità di riscaldamento, come avviene per i sistemi radianti; 
- la capacità di riscaldare anche gli angoli in prossimità dei muri perimetrali; 
- la possibilità di mantenere le pareti asciutte evitando in tal modo la formazione di muffe e la risalita di umidità; 
- un ottimo impatto estetico, derivante dal fatto che i componenti del sistema vanno ad integrarsi con l’ambiente. In tal modo non si nota la presenza degli elementi radianti, diversamente da quanto avviene con gli impianti a radiatori e a fan coil; 
- la velocità di installazione e l’essere ideale per le ristrutturazioni in quanto non sono necessarie opere murarie, a parte quelle per le tubazioni; 
- l’estrema silenziosità, visto che il moto dell'aria avviene naturalmente e senza ventilatori; 
- l’assenza del massetto tale da garantire una bassa inerzia termica, che si riflette sulla velocità di riscaldamento dell’ambiente ; 
- la disponibilità in molti colori,che permette di poterlo abbinare a qualunque ambiente.
A questa lunga lista di vantaggi si contrappongono alcuni punti deboli, a partire dallalimitazione imposta nella distribuzione dei mobili più ingombranti lungo le pareti della stanza, per non andare a compromettere l’efficienza del sistema. Inoltre il riscaldamento a battiscopa può tramutarsi in una certa difficoltà a riscaldare le zone centrali della stanza in ambienti particolarmente ampi. 

Riscaldamento a battiscopa: come funziona

Il modo di funzionare del riscaldamento a battiscopa ricorda molto da vicino quello dei sistemi radianti, con due tubi affiancati, contenenti rispettivamente acqua calda in entrata e acqua fredda in uscita, solitamente in rame. La temperatura dell’acqua calda si attesta di solito tra i 45° ed i 60°, a seconda che essa sia stata prodotta da una pompa di calore, da una caldaia a condensazione o da una tradizionale. Il calore sprigionato dal riscaldamento a battiscopa viene ceduto per irraggiamento alle pareti, in modo da trasformarle in un corpo radiante. In tal modo, nonostante una emissione di energia termica relativamente bassa, la sua trasmissione a pareti e pavimento ne migliora il rendimento, consentendo per tale via un notevole risparmio sui consumi, migliorando il comfort abitativo e riducendo in maniera significativa le esigenze idriche per far funzionare al meglio l’impianto.

Riscaldamento a battiscopa radiante: i costi

Quanto costa l’adozione di un sistema di riscaldamento a battiscopa radiante? Solitamente gli addetti ai lavori indicano una forbice tra i 130 e i 150 euro a metro lineare, prezzo in cui sono inclusi i materiali e la manodopera.  A questo costo vanno poi aggiunti quelli riguardanti i collettori, il termostato modulante, la testina modulante e la centralina a microprocessori. I collettori possono oscillare tra i 325 euro necessari per un modello a due circuiti ai 500 di quelli a nove circuiti. Il termostato modulante comporta invece un esborso di circa 100 euro, contro i 120 della testina modulante e i 150 della centralina a microprocessori. Proprio con queste cifre deve fare i conti chi abbia intenzione di adottare il riscaldamento a battiscopa, in quanto i costi di manutenzione risultano molto contenuti e la pulizia facilitata dalla semplicità di accesso al sistema. 
Capitolo a parte quello relativo ai costi di gestione che sono influenzati dal sistema utilizzato per il riscaldamento. Vanno, infatti, a decrescere nel passaggio dalla caldaia tradizionale alla pompa di calore, azzerandosi del tutto ove l’impianto sia collegato ai pannelli solari. Non va poi dimenticato che anche questo sistema di riscaldamento ha la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali, in particolare la detrazione del 50% per il cosiddetto ecobonus, con un tetto di spesa fissato a 96mila euro. Il tutto da scalare in dieci annualità sulla dichiarazione dei redditi, a patto di rispettare le modalità che legittimano il godimento dell’agevolazione. Per tale motivo il costo dell’adozione del riscaldamento a battiscopa può essere rapidamente ammortizzato tramutandosi in un vero e proprio investimento sul confort abitativo.

lunedì 19 ottobre 2015

Dove inviare i nuovi ape per l'Umbria

http://www.casaeclima.com/ar_24595__Umbria-operativa-nuova-piattaforma-regionale-on-line-rilasci-APE.html?utm_source=Newsletter+casaeclima.com&utm_campaign=476df1be53-DAILY_nuovo_template3_5_2015&utm_medium=email&utm_term=0_0099aaf8c8-476df1be53-313624381&mc_cid=476df1be53&mc_eid=fb47c526a4

Camino a bioetanolo, i motivi di una scelta sempre più condivisa

Articolo tratto dal sito www.preventivi.it

Il riscaldamento della casa è un vero problema per molti italiani, soprattutto a causa di costi sempre più elevati delle bollette, tali a volte da mettere in profonda crisi il bilancio familiare. E’ in effetti molto difficile poter intervenire in maniera efficace in un momento in cui la crisi rende sempre più magre le risorse disponibili, anche in considerazione del fatto che un riscaldamento adeguato dell’abitazione può tradursi in un vantaggio non indifferente per la qualità della vita dei suoi occupanti. Un aspetto quindi tale da non poter essere assolutamente sottovalutato. 
Per chi è alla ricerca di valide alternative al camino tradizionale, quello ecologico alimentato a bioetanolo può rappresentare una opzione assolutamente valida per poter scaldare gli ambienti della casa, senza la produzione di fumi nocivi, rispettando al massimo l'ambiente. A questi vantaggi, si aggiunge poi quello prettamente estetico, derivante dalle forme e design eleganti ed accattivanti che caratterizzano spesso il camino a bioetanolo, rendendolo adatto ad impreziosire gli ambienti della casa in cui esso va a collocarsi.
Il vantaggio di carattere ambientale deriva soprattutto dall’utilizzo di un combustibile, il bioetanolo del tutto biodegradabile, il quale non contiene zolfo. In conseguenza di ciò le emissioni di monossido di carbonio e di anidride carbonica sono estremamente ridotte, evitando non solo i danni all'ambiente, ma anche quelli alla salute dei componenti del nucleo familiare che decida di adottare il camino a bioetanolo. 

Altro vantaggio non indifferente offerto dal camino a bioetanolo è quello derivante dall’assenza di fumi nella fase di combustione, che oltre a non creare cattivi odori all’interno dell’abitazione, rende del tutto inutile la presenza della canna fumaria, evitando di conseguenza la necessità di opere murarie fastidiose e costose. Inoltre l'installazione del camino a bioetanolo non comporta grandi problemi, poiché non prevede l'allaccio alla rete elettrica oppure all'impianto del gas, rendendo possibile la collocazione del dispositivo in qualsiasi punto della casa, a seconda delle esigenze che si presentino di volta in volta. 
Anche l'utilizzo del bioetanolo riserva vantaggi, trattandosi di un combustibile in forma liquida tale da poter essere contenuto e trasportato in bottiglie o taniche, non occupando peraltro eccessivo spazio all'interno della casa, a differenza ad esempio della legna. La mancata produzione di ceneri all'interno del camino rende possibile l’estrema semplicità delle operazioni di manutenzione e pulizia dello stesso, tali da poter essere espletate con un impegno realmente minimo, un vantaggio quindi estremamente apprezzabile soprattutto nel caso in cui gli abitanti di una casa siano costretti a passare molte ore fuori dalla stessa e non vogliano quindi perdere eccessivo tempo per operazioni di questo tenore. Non vanno poi sottovalutati i vantaggi dal punto di vista estetico offerti dal camino a bioetanolo, con modelli in grado di presentare forme, dimensioni e colori diversi, tali da adattarsi a qualsiasi esigenza d'arredo e una fiamma che garantisce un aspetto caldo ed elegante tanto da ricreare l'atmosfera tipica dei tradizionali caminetti a legna. Il tutto, con aspetti visivi tali da creare un colpo d’occhio estremamente suggestivo, che si è rivelato un asso nella manica per la diffusione sempre più notevole del biocaminetto.

Camino bioetanolo: come funziona 


Il funzionamento del camino a bioetanolo è estremamente semplice. Per quanto riguarda la struttura del camino, essa presenta caratteristiche funzionali ben definite, che rendono ad esempio abbastanza inutile la presenza della canna fumaria in assenza di fumi da espellere nell'ambiente esterno. Il nocciolo del camino a bioetanolo è costituito dal serbatoio deputato al contenimento del combustibile, che ha al suo interno una pietra porosa fissata alla parete mediante una guarnizione,  che va ad attingere dal combustibile. Proprio la natura porosa della pietra, le permette di assorbirlo per poi rilasciarlo nell'ambiente sotto forma di vapori i quali, una volta mescolatisi all'aria, vengono completamente bruciati.

Camino bioetanolo: quanto consuma


II consumo del biocaminetto va considerato come puramente indicativo, poiché dipende dai vari modelli proposti, dalla capienza del bruciatore e dalla potenza della fiamma a seconda del bruciatore, che è regolabile in molti dei modelli attualmente in commercio. Possiamo comunque affermare che in media un camino a bioetanolo che rimanga acceso per un arco di tempo compreso tra le 3 e le 4 ore al giorno a fiamma massima, consuma circa 5 litri di bioetanolo alla settimana. Ove invece si mantenga la fiamma al livello più basso, un litro di bioetanolo può durare anche sino a 10 ore.

Camino bioetanolo: quanto scalda


Proprio l’assenza di fumi da espellere all'esterno, rende possibile il fatto che il calore prodotto rimanga del tutto all'interno dell’abitazione, garantendo in tal modo unrendimento del 100%, per cui un ambiente non troppo grande , con una superficie compresa tra i quaranta e i cinquanta metri quadrati, può essere efficacemente riscaldato in un arco di tempo relativamente breve, con incrementi di temperatura di circa dieci gradi ogni ora. Solitamente un litro di bioetanolo riesce a sviluppare circa dai 3 ai 4Kw all’ora dal momento della sua combustione, a seconda del bruciatore utilizzato.
Andrebbe però tenuto nel debito conto come il camino a bioetanolo non vada utilizzato come unica fonte di riscaldamento all’interno di un alloggio, riuscendo a dare il meglio in concorso con altri dispositivi. Una avvertenza che non andrebbe mai sottovalutata, se si vuole trarre il meglio dalle potenzialità di questo dispositivo.

Camino bioetanolo: i prezzi


Per quanto concerne infine il lato puramente economico, il camino a bioetanolo non comporta una spesa eccessiva. Il costo medio di questo dispositivo, infatti, si aggira mediamente tra i cinquecento ed i seicento euro, una cifra che può ovviamente variare in base non solo alle dimensioni, ma anche allo stile complessivo. Si può poi arrivare a prezzi più elevati, sino ai 3200 €, a seconda del numero di bruciatori, della presenza di accensione automatica e di una strumentazione più rifinita in termini di sicurezza. Vanno poi considerati a parte i caminetti di design, i quali costituiscono veri e propri pezzi d'arredo e, come tali, possono arrivare a costi estremamente elevati, anche fino a seimila euro. Nella loro scelta, però, a fare premio è appunto il lato estetico, più che quello relativo alla reale efficienza.

Scegliere i migliori infissi ad alta tecnologia

Articolo tratto dal sito www.preventivi.it

Spesso si preferisce eseguire lavori di ristrutturazione in primavera o in estate, ma non è detto sia la scelta giusta. Specialmente se abbiamo infissi poco performanti e stiamo pensando di sostituirli. Senza i serramenti giusti, anche avere un impianto di riscaldamento ben tarato ed efficiente non basterà in questo periodo di primi freddi a garantirci il comfort che cerchiamo e soprattutto a contenere i consumi energetici e a ridurre le nostre bollette.
Gli infissi sono un elemento fondamentale delle nostre abitazioni e la loro scelta non va presa alla leggera. Va piuttosto vissuta come un investimento, soprattutto se immaginiamo di rimanere per molti anni nella casa in cui viviamo.
Oltre all’estetica, le priorità da considerare nel prendere questa decisione sono il risparmio energetico, il comfort termoigrometrico e la sicurezza.

Infissi, oggi la scelta è più facile

È indubbio che la tecnologia sia di grande aiuto, e questo vale anche per le prestazioni di infissi e serramenti. La ricerca e la sperimentazione sono votate a garantire soluzioni che abbiano alti livelli prestazionali, siano resistenti e durevoli, rispettino l’ambiente. Pensiamo per esempio ai nuovi materiali da costruzione che vengono impiegati per realizzare i serramenti.
Allora da cosa si parte per individuare i migliori infissi per la nostra casa?
Prima di tutto va considerato che i serramenti costituiscono la pelle dell’edificio e hanno il compito di far entrare la luce e l’aria e nello stesso tempo di isolare dagli agenti atmosferici limitando le dispersioni di calore. Inoltre c’è da considerare l’isolamento acustico, necessario soprattutto se si vive in zone caotiche e molto trafficate. La terza questione riguarda la sicurezza all'interno dell’abitazione: i serramenti dotati di sistemi antieffrazione possono essere la giusta barriera per scongiurare intrusioni.

Gli infissi ad alta tecnologia

La tecnologia oggi rende possibile contemplare contemporaneamente queste tre necessità: migliorare la qualità dell’ambiente domestico, risparmiare energia, ottenere più sicurezza. In commercio ci sono serramenti che attraverso dispositivi ad alta precisione consentono il ricambio dell’aria anche senza aprire le finestre. Si tratta diaeratori che garantiscono la ventilazione naturale dotati di uno scambiatore di calore che recupera più dell’80% dell’energia che normalmente andrebbe persa nell'arieggiare l’ambiente. Con questo sistema si espelle l’aria viziata trattenendo invece il calore e introducendo aria fresca. L’altro vantaggio è che il dispositivo riesce a non far entrare polvere e pollini.
Con speciali tecniche di incollaggio inoltre oggi il mercato presenta infissi e serramenti che, al di là del materiale in cui sono realizzati, riducono drasticamente la trasmittanza termica e hanno maggiore tenuta all'aria e all'acqua, garantendo un reale risparmio energetico.
Le nuove tecniche di incollaggio e la possibilità di aprire meno le finestre aumentano la sicurezza degli infissi, che andranno ovviamente accompagnati a vetri antieffrazione per garantirsi maggiore tutela.
L’ulteriore passo in avanti è affidato alla domotica, che permette la gestione a distanza dei dispositivi della casa. Vale anche per gli infissi, le cui funzioni (come apertura e chiusura, ventilazione, sistemi oscuranti) possono essere regolate tramite tablet o smartphone.
Per essere aggiornati sulle ultime novità in fatto di infissi e poter richiedere gratuitamente preventivi alle aziende del settore, è possibile utilizzare il servizio messo a disposizione dal portale Preventivi.it, che permette di entrare in contatto con i migliori produttori e installatori di infissi.

Come risparmiare con il riscaldamento

Articolo tratto dal sito www.preventivi.it

Tutti gli anni la stessa storia. Arriva ottobre e con i primi freddi si torna a preoccuparsi del riscaldamento domestico. Le temperature scendono, il tempo è sempre più instabile, arrivano le prime vere perturbazioni dopo l’estate.
In alcune province del Nord Italia, soprattutto nelle zone di montagna, il 15 ottobre è stato il primo giorno in cui poter riaccendere i termosifoni.
Ma prima di riavviare la caldaia dovremmo sempre assicurarci del suo corretto funzionamento. Bastano alcuni accorgimenti fai da te e l’assistenza di un professionista abilitato, competente e aggiornato per stare tranquilli; in questo modo si possono azzerare gli sprechi, ridurre gli inconvenienti e tagliare i costi della bolletta, avendo come risultato il massimo comfort possibile.
L’impianto di riscaldamento autonomo normalmente rappresenta la voce più consistente delle bollette. Riuscire a far sì che la casa sia calda contenendo le spese non è un’impresa facile, ma con un po’ di attenzione si può. Efficienza e risparmio insieme sono obiettivi che l’utente finale del riscaldamento può raggiungere.
Come fare? Ecco qualche consiglio.
 

Eliminare la polvere dai termosifoni

Per cominciare, è buona norma effettuare una profonda pulizia delle colonne dei termosifoni, eliminando la polvere che si è accumulata nei mesi estivi. In commercio esistono apposite spazzole per un’accurata pulizia. In questo modo si eviterà di respirare polvere, che il calore del termosifone solleverebbe, e non si anneriranno i muri a causa del riscaldamento.

Spurgare i termosifoni

Spesso ci si dimentica che esiste un’apposita valvola sul termosifone che serve a spurgarlo dall'aria e a permettere il corretto passaggio dell’acqua nell'impianto.

Liberare i termosifoni dagli ostacoli

Termosifoni e radiatori devono poter “respirare”. Per questo è bene che siano sempre liberi da copri termosifoni, tende, mobiletti a incasso e tutto ciò che si trasformi in barriera e che impedisca all'aria di circolare liberamente. Se non c’è buona circolazione dell’aria, inevitabilmente aumenteranno i consumi.

Utilizzare il deumidificatore    

Quante volte all'accensione dei termosifoni ci sembra che l’aria sia troppo secca e respiriamo male? Per avere il giusto livello di umidità nell'aria è utile utilizzare i deumidificatori. Basta riempirli d’acqua e controllarne regolarmente il livello.

Aprire le finestre ma senza esagerare

È buona abitudine aprire le finestre per cambiare l’aria di una stanza; questo non significa però che debbano restare aperte per ore. È sufficiente lasciare che l’aria circoli per una decina di minuti ed è meglio farlo la mattina appena svegli. Tenere le finestre aperte per troppo tempo quando fa freddo si traduce in spreco, perché l’ambiente viene raffreddato inutilmente e quindi aumenteranno i consumi dell’impianto di riscaldamento.

Regolare il termostato

Se si è dotati di un impianto autonomo il termostato va utilizzato con molta attenzione. La temperatura ideale è intorno ai 20°C e non dovrebbe essere superata all'interno delle case per almeno due motivi: prima di tutto l’eccesso di calore è dannoso per la salute delle persone, poi non fa altro che aumentare i consumi. È sufficiente regolare il termostato a un grado in più e i consumi si innalzeranno mediamente del 6-8%. L’altro vantaggio del termostato è che la sua regolazione può essere tarata sulla routine quotidiana. Quindi chi è fuori casa tutto il giorno può programmare la temperatura in base all’orario di rientro e garantirsi il massimo del comfort.

Dotarsi di valvole termostatiche

Le valvole termostatiche sono utili a decidere quali ambienti della casa riscaldare, in base all'utilizzo che se ne fa, e a regolare la temperatura. Aggiungendo una spesa minima a quella standard per l’impianto di riscaldamento è possibile installare le valvole termostatiche su ciascun termosifone della propria abitazione. In questo modo sarà possibile impostare in ogni ambiente la temperatura giusta e contemporaneamente tenere spento il riscaldamento nei locali non utilizzati. Non c’è niente di meglio per evitare gli sprechi.

Regolare la temperatura dell’acqua

Non c’è solo la temperatura esterna. È importante regolare dalla caldaia la temperatura dell’acqua dell’impianto. L’acqua calda deve essere distribuita a una temperatura che non superi i 45°C. Anche in questo caso l’aumento di un grado della temperatura dell’acqua si traduce  in un aumento dei consumi del 6-8%. Ogni tanto è bene verificare sulla caldaia la temperatura dell’acqua e regolarla se non è quella desiderata.

Effettuare i controlli previsti per legge

Quando si ha a che fare con caldaie e termosifoni, non tutto si può fare da soli. La manutenzione prevista dal produttore della caldaia e dalla legislazione in vigore, cioè ilcontrollo dei fumi, va affidata alla competenza di un manutentore professionista. Oltre a essere un obbligo, permette che l’impianto sia sempre efficiente e di conseguenza contribuisce a risparmiare. Se la caldaia non è efficiente si può arrivare a consumare anche il 30% in più. 

venerdì 16 ottobre 2015

Condono edilizio, si intende “ultimato” l'edificio completo almeno al “rustico”

Tratto dal sito www.casaeclima.com

Nel caso di un radicale ampliamento di un piccolo manufatto già esistente, con completo stravolgimento della sagoma, al fine di poterlo adibire a residenza, l’unico criterio da applicare per verificare l’ultimazione dell’opera è quello del completamento del “rustico” e non anche quello del completamento funzionale.
Lo ha precisato la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4287/2015 depositata il 15 settembre.

Palazzo Spada ricorda che l’art. 31, comma 2, della legge n. 47 del 1985 prevede due criteri alternativi per la verifica del requisito dell’ultimazione, rilevante ai fini del rilascio del condono: si tratta del criterio strutturale, che vale nei casi di nuova costruzione, e del criterio funzionale, che opera, invece, nei casi di opere interne di edifici già esistenti.
L’UNICO CRITERIO DA APPLICARE È QUELLO STRUTTURALE DEL COMPLETAMENTO DEL RUSTICO. Qualora, come nella fattispecie oggetto del presente giudizio, le opere edilizie, pur avendo ad oggetto una costruzione già esistente, non si limitano ad un semplice mutamento interno o cambio di destinazione, ma abbiano consistenza tale da determinare il completo mutamento dei connotati strutturali di una costruzione già esistente (dato il significato ampliamento della volumetria e il radicale mutamento della sagoma), il criterio di applicare non può che essere unicamente quello c.d. strutturale.
Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per riservare un trattamento differenziato e più severo (pretendendosi anche il completamento funzionale) a quelle situazioni in cui l’intervento edilizio, anziché dare vita ad una costruzione prima totalmente inesistente, abbia avuto come base di partenza una costruzione già esistente, ma radicalmente diversa (per volumetria e sagoma) rispetto a quella che risulta all’esito dell’attività di trasformazione.
Tale distinzione, fondata su una circostanza di per sé non significativa, quale è quella appunto quella rappresentata dalla preesistenza o meno di un manufatto sebbene radicalmente diverso da quello poi realizzato, risulterebbe evidentemente irragionevole e, quindi, fonte di un altrettanto irragionevole disparità di trattamento.
Quindi, l'ideale suddivisione operata dalla sentenza appellata, del manufatto in due “parti” (una interessata dal cambio di destinazione d’uso ed una interessata dalla nuova volumetria) risulta illogica e contrastante con il risultato realizzato all’esito dell’intervento di edificazione, sostanzialmente equiparabile ad una nuova costruzione.
AI FINI DEL CONDONO, PER EDIFICI “ULTIMATI” SI INTENDONO QUELLI COMPLETI ALMENO AL “RUSTICO”. Il Consiglio di Stato, inoltre, ribadisce che ai fini del condono, per edifici “ultimati” si intendono quelli completi almeno al “rustico”. Per edificio al rustico si intende un’opera mancante solo delle finiture (infissi, pavimentazione, tramezzature interne), ma necessariamente comprensiva delle tampognature esterne, che realizzano in concreto i volumi, rendendoli individuabili e esattamente calcolabili (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre 1998, n. 130).
Nel caso di specie, il criterio dell’esecuzione del rustico e del completamento della copertura risulta soddisfatto, atteso che la soletta in laterocemento posa a chiusura del manufatto integra una reale chiusura superiore in grado di definire la sagoma e la volumetria del fabbricato. Tale copertura, infatti, è in muratura, è stabilmente infissa al corpo verticale ed è costituita con materiale non precario (soltanto non rifinita con tegole o simili): essa è, pertanto, tale da permettere la precisa individuazione del volume da condonare, escludendosi ogni possibilità di far luogo a successive modifiche o ampliamenti.

SCIA, per il comune il termine di 30 giorn

giorni per l’esercizio del potere comunale inibitorio rispetto alla DIA/SCIA, il comune conserva il potere di controllo sulla sussistenza dei presupposti per la DIA/SCIA e il conseguente potere inibitorio e sanzionatorio, ma deve farlo con le forme dell’autotutela, vale a dire previo avviso di avvio del procedimento e previa valutazione comparativa dell’interesse pubblico e di quello privato.
Lo ha ribadito il Tar Veneto (sezione terza) con la sentenza n. 958/2015 depositata il 10 settembre.
ILLEGITTIMA LA SOSPENSIONE DEL TERMINE COMPLESSIVO DI 60 GIORNI. Secondo il Tribunale amministrativo regionale del Veneto è “del tutto illegittimo e contrario alla norma, nonché alla sua ratio, disporre una sospensione del termine previsto dalla legge per l’acquisizione dei pareri interni degli uffici competenti; il termine complessivo di 60 giorni è quello ritenuto congruo dal legislatore per l’adozione dell’atto terminale, del tutto eventuale, non essendo richiesto che l’amministrazione adotti un provvedimento a fronte di una segnalazione che, recuperando il significato e la previsione contenuta nell’originario articolo 19 della legge numero 241 del 1990, consente la cosiddetta immediata intrapresa dell’attività e che va qualificata come atto di un soggetto privato”.
Inoltre, “non trova spazio nella costruzione del procedimento sulla scia il cosiddetto preavviso di diniego, recato dall’articolo 10 bis della legge numero 241 del 1990, attesane la non compatibilità sotto il profilo temporale, non risultando accettabile all’ordinamento la produzione di un effetto interruttivo nel caso di procedimento che ritrova nell’accelerazione temporale una delle proprie ragion d’essere”.
ARTICOLO 19 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990. L’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 dispone che nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione/ricezione della SCIA, se la P.A. accerta la carenza dei requisiti e presupposti di legge necessari perché quella determinata attività sia legittima, emana un provvedimento che vieta di proseguire l'attività, ordinando contestualmente la rimozione di eventuali effetti dannosi.
Prima di notificare al destinatario questo provvedimento, la legge consente alla P.A. di adottare una diffida a regolarizzare l'attività, per renderla conforme alle norme, entro un termine che non deve essere inferiore a 30 giorni.
L'ultimo periodo del terzo comma dell’articolo 19 consente di assumere i provvedimenti inibitori anche successivamente alla scadenza del termine di 60 giorni in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto di notorietà false o mendaci, cioè quando i privati o i tecnici che con essi collaborano forniscano dati alterati, allo scopo di indurre in errore l’amministrazione comunale circa la conformità dell’intervento alle prescrizioni normative.
L’AMMINISTRAZIONE DEVE VAGLIARE SE ESISTONO DELLE POSSIBILITÀ DI CONFORMAZIONE DELL’ATTIVITÀ GIÀ INTRAPRESA ALLE NORME VIGENTI. “Prima dell’adozione del provvedimento repressivo o ripristinatorio”, ricordano i giudici amministrativi di Venezia, “l’amministrazione deve vagliare se esistono delle possibilità di conformazione dell’attività già intrapresa alle norme vigenti, e ciò, a differenza di quanto afferma l’amministrazione secondo cui spetta all’interessato proporre le modalità di conformazione, ben può discendere anche da attività suggerita dall’amministrazione stessa, la quale peraltro può anche escludere ogni possibilità di conformazione nel caso in cui sia appunto impossibile il raggiungimento di tale risultato”.
Con una sentenza del 2014 - n.379/2014 – il Tar Veneto ha sostenuto che “con la comunicazione di avvio del procedimento l’amministrazione, pur riservandosi di adottare un successivo provvedimento definitivo in seguito alle controdeduzioni, ha già comunicato al privato che l’attività non può essere intrapresa, e dunque a partire dalla conoscenza di tale comunicazione si determina in capo privato la consapevolezza che l’attività intrapresa è illecita e dunque non può essere svolta”.
Il Collegio concorda con tale affermazione “ma solo ove questa non comporti una sorta di interruzione o sospensione del termine di 60 giorni che invece continua a “correre”, obbligando l’amministrazione al suo rispetto ovvero, nel caso di inutile scadenza del termine, in difetto dei requisiti legittimanti l’attività, ad adottare il provvedimento di autotutela volto a eliminare gli effetti che si sono medio tempore prodotti”.
LEGGE N. 124/2015. Tra le modifiche apportate dal legislatore, c'è quella introdotta dalla legge n. 124 del 7 agosto 2015, la quale prevede che decorso il termine per l’adozione di provvedimenti l’amministrazione competente adotta comunque provvedimenti inibitori o ripristinatori solo in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21 nonies.

Tratto dal sito www.casaeclima.com

La ripartizione delle spese per gli infissi delle scale

Tratto dal sito www.casaeclima.com

P
er dare una compiuta risposta al quesito posto occorre innanzitutto premettere alcune considerazioni. Innanzitutto: quale è la funzione di tali aperture sulla facciata del palazzo? Come è intuibile quella di dare aria e luce alle scale stesse. Da ciò si può quindi dedurre che, anche se l’articolo 1117 del Codice civile (che elenca quelle che sono le parti comuni dell’edificio) non contiene l’indicazione delle finestre, in questo caso si possa ben parlare di parti comuni (anche perché il fatto che le finestre delle scale condominiali non siano riportate nell’elenco di cui al citato articolo del Codice civile non é indicativo del fatto che le stesse non lo siano essendo noto che la Cassazione, in più di un’occasione, ha specificato che l’articolo 1117 non contiene un’indicazione tassativa delle parti comuni dell’edificio ex multis Cassazione 18 settembre 2009 sentenza n. 20249).

Assodato che si tratti di parti comuni occorre ora definire se si debbano considerare parte della facciata o meno. In assenza di scale i muri maestri dell’edificio non presenterebbero aperture comuni ma solo le finestre dei singoli appartamenti. Per questo motivo le finestre delle scale non possono essere considerate come semplici parti della facciata, ma si deve necessariamente far riferimento alla loro specifica funzione, ossia al fatto che sono un accessorio delle scale stesse.
Da ciò consegue che per quanto riguarda la ripartizione delle spese per le finestre delle scale deve trovare applicazione lo stesso criterio che viene previsto per la manutenzione delle scale stesse, ossia la suddivisione della spesa per il 50% in base ai millesimi di proprietà e per il 50% in rapporto all’altezza del piano.

In questo senso si è anche espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 3968 del 1997 nella quale ha precisato che le mura delle scale vanno considerate come parte delle scale stesse e di conseguenza si applicano gli stessi criteri che vengono previsti per la manutenzione delle scale in generale, ossia quelli fissati dall’articolo 1124 del Codice civile, secondo il quale la spesa va ripartita "per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo". Il regolamento di condominio dovrebbe già prevedere una tabella ad hoc per le scale e di conseguenza si applica questa stessa tabella anche alla suddivisone delle spese per le finestre in quanto, appunto, un accessorio delle scale.

sabato 3 ottobre 2015

Costruire bene è costruire con intelligenza

Al giorno d'oggi non inventiamo nulla di nuovo con i "metodi" di costumino biologici o a chilometro zero; già ai tempi dei romani esisteva il concetto della progettazione accorta ed a chilometri zero.

Ecco cosa scriveva Vitruvio:

"Saranno gli edifici privati ben disposti, se dal bel principio si rifletterà agli aspetti e ai climi, nei quali si fabbrica; imperciocché è fuori di dubbio che abbiano ad essere diverse le fabbriche che si fan nell’Egitto da quelle che si fan nella Spagna, diverse quelle del Ponto da quelle di Roma, e così anche negli altri paesi. Giacché una parte della Terra è sottoposta al corso del sole, un’altra ne resta lontana; e l’altra, che è nel mezzo, è temperata. Laonde siccome la costituzione del cielo riguardo alla Terra, per la inclinazione del zodiaco e per lo corso del sole, è naturalmente dotata di diverse qualità, con questa stessa regola conviene formare gli edifici secondo il temperamento dei luoghi e i vari aspetti del cielo.
Sotto il settentrione si hanno a fare le abitazioni a volta, il più che si può riparate, anzi rivolte agli aspetti caldi: nei luoghi meridionali all’incontro sottoposti alla veemenza del sole, perché vi si muore dal caldo, si debbono fare aperte e rivolte a Tramontana o a Greco. Così con l’arte si ripara al danno che farebbe da sé la natura. Si prenderà negli altri paesi della stessa maniera un temperamento corrispondente alloro clima"


Il nuovo progetto energetico degli edifici

Tratto dal sito www.logical.it

Dopo diversi mesi di attesa, sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015 sono stati pubblicati i nuovi decreti di attuazione previsti dalla Legge 90/2013:
  • Decreto 26 giugno 2015. Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. (decreto requisiti minimi)
  • Decreto 26 giugno 2015. Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. (decreto relazione tecnica)
  • Decreto 26 giugno 2015. Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Per una disamina approfondita dei contenuti del terzo decreto interministeriale riguardante la certificazione energetica degli edifici e la compilazione dell'attestato di prestazione energetica si rimanda al precedente focus tecnico "Come si compila l'APE 2015".

In questo focus, invece, vengono analizzati i contenuti dei primi due decreti interministeriali, più legati alle problematiche di progetto energetico degli edifici, le cui indicazioni entrano in vigore il prossimo 1° Ottobre 2015:
  • Il decreto requisiti minimi definisce quali sono le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica degli edifici e quali sono i nuovi requisiti minimi di efficienza da rispettare, sia per edifici nuovi che per ristrutturazioni.
    Sostituisce il DPR 59/2009.
  • Il decreto relazione tecnica definisce i modelli di relazione tecnica, più comunemente indicata come "Legge 10", che rispondono alle nuove verifiche e prescrizioni contenute nel decreto requisiti minimi.
Nell'articolo completo, accessibile cliccando sul link qui sotto, cercheremo di fornire al professionista, impegnato nel complesso ambito del progetto energetico, un quadro sintetico ma al tempo stesso esaustivo delle verifiche che i nuovi decreti richiedono, differenziandole in base alla tipologia di intervento coinvolta.

TERMOLOG EpiX 6 Modulo PROGETTISTA è lo strumento che, sin da ora, consente di progettare un edificio in modo conforme al decreto requisiti minimi e compilare una relazione tecnica "ex Legge 10" secondo glischemi prestabiliti dal normatore nel decreto relazione tecnica

Ing. Sara Nobili

Servizio di Assistenza Tecnica Logical Soft
(riproduzione riservata)
Gli ambiti di intervento del nuovo decreto
Il decreto requisiti minimi introduce, già a livello degli ambiti di intervento, delle prescrizioni e delle novità rispetto alle casistiche contenute nei precedenti riferimenti normativi; per il progettista, gli ambiti di intervento entro i quali ricercare quello rispondente al caso in analisi sono:

Cod.Tipologia di interventoDescrizione livelli di intervento
ANuova costruzione o demolizione e ricostruzione 
BAmpliamento di edificio esistente collegato ad impianto termico esistenteLa nuova porzione dell'edificio soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
  • Volume lordo climatizzato > 15% di quello esistente;
  • Volume lordo climatizzato > 500m3.
CAmpliamento di edificio esistente dotato dinuovo impianto termicoLa nuova porzione dell'edificio soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
  • Volume lordo climatizzato > 15% di quello esistente;
  • Volume lordo climatizzato > 500m3.
DRistrutturazione importante di 1° livelloLa ristrutturazione comprende entrambi i punti seguenti:
  • Intervento sull'involucro edilizio perun'incidenza > 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
  • rifacimento dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.
ERistrutturazione importante di 2° livelloIntervento sull'involucro edilizio per un'incidenza > 25% della superficie disperdente lordacomplessiva dell'edificio. 
Potrebbe interessare
 l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
FRiqualificazione energetica: intervento che interessa l'involucroIntervento sull'involucro edilizio per un'incidenza ≤ 25% della superficie disperdente lordacomplessiva dell'edificio.
GRiqualificazione energetica: ristrutturazione dell'impianto o installazione di nuovo impianto 
HRiqualificazione energetica: sostituzione del solo generatore di calore 

A seconda del tipo di intervento prescelto e della classificazione dell'edificio secondo il DPR 412/1993 il decreto requisiti minimi indica quali sono le verifiche da rispettare.
Il concetto di edificio di riferimento
Una importante novità del decreto requisiti minimi è la valutazione dei fabbisogni energetici limite a partire da un edificio detto "di riferimento", non più quindi da valori tabellati in funzione della zona climatica e del rapporto S/V. Riportiamo qui di seguito come il decreto definisce il suddetto edificio:
Decreto requisiti minimi – Appendice A, Cap.1, Punto 1:
"Con edificio di riferimento o target si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati conformemente alla presente Appendice all'Allegato 1"
Decreto requisiti minimi – Appendice A, Cap.1, Punto 2:
"Con edificio di riferimento si intende quindi un edificio avente un fabbricato di riferimento e degli impianti tecnici di riferimento"
Per tutti i dati di input e i parametri non definiti, l'edificio di riferimento utilizza gli stessi valori dell'edificio reale.
Nell'Appendice A del decreto sono presenti una serie di tabelle che forniscono:
  • per il calcolo dell'involucro dell'edificio di riferimento: le trasmittanze termiche degli elementi opachi e trasparenti, comprensive dell'effetto dei ponti termici;
  • per il calcolo dell'impianto dell'edificio di riferimento: gli impianti di produzione dell'energia saranno gli stessi dell'edificio reale, ma andranno considerati i valori di efficienza di riferimento indicati nel par. 1.2.
Indici di Prestazione Energetica e parametri di riferimento
Analogamente ai decreti precedenti, nel Decreto Requisiti Minimi la prestazione energetica di un edificio viene valutata a mezzo di indici di prestazione, da determinarsi in accordo a definite procedure di calcolo, e tramite il controllo di alcuni parametri di riferimento.
Gli indici di prestazione richiamati dal decreto sono:

relativamente all'involucro:
  • EPH,nd: indice di prestazione termica utile per riscaldamento
  • EPW,nd: indice di prestazione termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria
  • EPC,nd: indice di prestazione termica utile per il raffrescamento
relativamente ai servizi dell'edificio (in termini di energia primaria):
  • EPH: indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
  • EPW: indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria
  • EPV: indice di prestazione energetica per la ventilazione
  • EPC: indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva
  • EPL: indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale
  • EPT: indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili)
  • EPgl,tot = EPH + EPW + EPV + EPC + EPT
Gli indici EPL e EPT non devono essere valutati per la categoria E.1, ad esclusione di collegi, convegni, case di pena, caserme ed edifici facenti parte della categoria E.1.(3).
Tutti gli indici di prestazione sono espressi in kWh/m2, indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Gli altri parametri richiamati nel decreto sono qui di seguito riassunti:
  • H'T: coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente espresso in W/m2K
  • Asol,est/Asup utile: area solare equivalente estiva per unità di superficie utile
  • ηH: efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione invernale
  • ηW: efficienza media stagionale dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria
  • ηC: efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva
Nota la prestazione energetica dell'edificio, il decreto richiede di confrontare gli indici di prestazione/parametri calcolati con dei valori limite, nella maggior parte dei casi desunti dall'edificio di riferimento.
Le verifiche da rispettare
Nella seguente tabella vengono riassunte in maniera schematica le principali verifiche che il decreto richiede siano svolte, a seconda del tipo di intervento in fase di definizione.
Per un elenco dettagliato di tutte le verifiche contenute nel decreto requisiti minimi si rimanda alla lettura del testo completo, qui scaricabile: per agevolarne la consultazione per ciascuna verifica è stato indicato il capitolo ed il paragrafo a cui si rimanda.

 ABCDEFGH
Allegato 1: Par.3.3, punto 2.b.i; Par.4.2, punto 1.b 
Il parametro H'T deve essere inferiore al valore limite riportato nella Tabella 10, Appendice A:
H'T < H'T,lim
   
Allegato 1: Par.3.3, punto 2.b.ii 
L'area solare equivalente estiva per unità di superficie deve essere inferiore al valore riportato nella Tabella 11, Appendice A:
Asol,est/Asup,utile < (Asol,est/Asup,utile)lim
    
Allegato 1: Par.3.3, punto 2.b.iii 
Gli indici di prestazione devono essere inferiori ai corrispondenti valori limite calcolati per l'edificio di riferimento:
EPH,nd < EPH,nd,lim
EPC,nd < EPC,nd,lim
EPgl,tot < EPgl,tot,lim
     
Allegato 1: Par.3.3, punto 2.iv; Par.5.3.1, punto 1.a; Par.5.3.2, punto 1.a 
I valori di efficienza media stagionali degli impianti devono essere superiori ai corrispondenti dell'edificio di riferimento:
ηH > ηH,lim
ηw > ηw,lim
ηC > ηC,lim
  
Allegato 1: Par.5.3.1, punto 1.d 
Nel caso siano rispettate le condizioni riportate ai punti i, ii, iii, iv, il decreto ritiene che siano già rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, quindi anche la prescrizione sui rendimenti qui sopra descritta.
Allegato 1: Par.5.3.2, punto 1.c 
Nel caso siano rispettate le condizioni riportate ai punti i, ii, il decreto ritiene che siano già rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, quindi anche la prescrizione sui rendimenti qui sopra descritta.
Allegato 1: Par.5.3.3, punto 1
Nel caso di sostituzione di generatori per la produzione di acqua calda sanitaria, devono essere rispettati i requisiti minimi definiti nel par. 5.3.1, capoverso 1.d, per la corrispondente tipologia impiantistica. La precedente indicazione non si applica nel caso di installazione/sostituzione di scaldacqua unifamiliari.
       
Allegato 1: Par.3.3, punto 4
Valutare l'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare.
     
Allegato 1: Par.3.3, punto 4
Verificare la massa superficiale o la trasmittanza termica periodica delle strutture opache orizzontali e inclinate
     
Allegato 1: Par.2.3, punto 2
Verifiche termo-igrometriche
  
Allegato 1: Par.5.2, punto 1.d 
Verifica per le chiusure trasparenti con orientamento da est a ovest (passando per sud) che il valore del fattore di trasmissione solare totale (ggl+sh) sia minore uguale a quello riportato sulla Tabella 5 dell'Appendice B
      
Allegato 1: Par.3.3, punto 5 
Udivisori < 0,8 W/m2KLa stessa limitazione vale anche per tutte le strutture opache (orizzontali, verticali e inclinate) che delimitano verso l'esterno un ambiente non climatizzato.
   
Allegato 1: Par.3.3, punto 6
Il progettista assevera l'osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili con riferimento all'Allegato 3 del Dlgs 28/2011
     
Allegato 1: Par.5.2, punto 1
Verifica di trasmittanza termica degli elementi edilizi che disperdono verso l'esterno e/o verso locali non climatizzati; per i valori limite di trasmittanza si faccia riferimento alle tabelle riportate nell'Appendice B del decreto, par.1.1.
      
Cosa si intende per edificio ad Energia Quasi Zero
Nel decreto requisiti minimi è descritto in maniera puntuale quali sono le verifiche che un edificio, sia esso nuovo o esistente, deve rispettare perché possa essere considerato a energia quasi zero:
  1. tutti i requisiti previsti nell'Allegato 1, par.3.3, punto 2 per gli edifici di nuova costruzione, verificati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
  2. gli obblighi di integrazione da fonti rinnovabili descritti nell'Allegato 3 del Dlgs 28/2011.

I nuovi schemi di relazione tecnica
Nel DM 26/06/2015 è presente un decreto che contiene i nuovi modelli di Relazione Tecnica ("Legge 10") da utilizzarsi contestualmente all'entrata in vigore del decreto requisiti minimi.
I modelli forniti sono tre e si differenziano a seconda del tipo di intervento prescelto:
  • Allegato 1: schema di relazione per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero;
  • Allegato 2: schema di relazione per riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello, costruzioni esistenti con riqualificazione dell'involucro edilizio e di impianti termici;
  • Allegato 3: schema di relazione per riqualificazione energetica degli impianti tecnici.