giorni per l’esercizio del potere comunale inibitorio rispetto alla DIA/SCIA, il comune conserva il potere di controllo sulla sussistenza dei presupposti per la DIA/SCIA e il conseguente potere inibitorio e sanzionatorio, ma deve farlo con le forme dell’autotutela, vale a dire previo avviso di avvio del procedimento e previa valutazione comparativa dell’interesse pubblico e di quello privato.
Lo ha ribadito il Tar Veneto (sezione terza) con la sentenza n. 958/2015 depositata il 10 settembre.
ILLEGITTIMA LA SOSPENSIONE DEL TERMINE COMPLESSIVO DI 60 GIORNI. Secondo il Tribunale amministrativo regionale del Veneto è “del tutto illegittimo e contrario alla norma, nonché alla sua ratio, disporre una sospensione del termine previsto dalla legge per l’acquisizione dei pareri interni degli uffici competenti; il termine complessivo di 60 giorni è quello ritenuto congruo dal legislatore per l’adozione dell’atto terminale, del tutto eventuale, non essendo richiesto che l’amministrazione adotti un provvedimento a fronte di una segnalazione che, recuperando il significato e la previsione contenuta nell’originario articolo 19 della legge numero 241 del 1990, consente la cosiddetta immediata intrapresa dell’attività e che va qualificata come atto di un soggetto privato”.
Inoltre, “non trova spazio nella costruzione del procedimento sulla scia il cosiddetto preavviso di diniego, recato dall’articolo 10 bis della legge numero 241 del 1990, attesane la non compatibilità sotto il profilo temporale, non risultando accettabile all’ordinamento la produzione di un effetto interruttivo nel caso di procedimento che ritrova nell’accelerazione temporale una delle proprie ragion d’essere”.
ARTICOLO 19 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990. L’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 dispone che nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione/ricezione della SCIA, se la P.A. accerta la carenza dei requisiti e presupposti di legge necessari perché quella determinata attività sia legittima, emana un provvedimento che vieta di proseguire l'attività, ordinando contestualmente la rimozione di eventuali effetti dannosi.
Prima di notificare al destinatario questo provvedimento, la legge consente alla P.A. di adottare una diffida a regolarizzare l'attività, per renderla conforme alle norme, entro un termine che non deve essere inferiore a 30 giorni.
L'ultimo periodo del terzo comma dell’articolo 19 consente di assumere i provvedimenti inibitori anche successivamente alla scadenza del termine di 60 giorni in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto di notorietà false o mendaci, cioè quando i privati o i tecnici che con essi collaborano forniscano dati alterati, allo scopo di indurre in errore l’amministrazione comunale circa la conformità dell’intervento alle prescrizioni normative.
L’AMMINISTRAZIONE DEVE VAGLIARE SE ESISTONO DELLE POSSIBILITÀ DI CONFORMAZIONE DELL’ATTIVITÀ GIÀ INTRAPRESA ALLE NORME VIGENTI. “Prima dell’adozione del provvedimento repressivo o ripristinatorio”, ricordano i giudici amministrativi di Venezia, “l’amministrazione deve vagliare se esistono delle possibilità di conformazione dell’attività già intrapresa alle norme vigenti, e ciò, a differenza di quanto afferma l’amministrazione secondo cui spetta all’interessato proporre le modalità di conformazione, ben può discendere anche da attività suggerita dall’amministrazione stessa, la quale peraltro può anche escludere ogni possibilità di conformazione nel caso in cui sia appunto impossibile il raggiungimento di tale risultato”.
Con una sentenza del 2014 - n.379/2014 – il Tar Veneto ha sostenuto che “con la comunicazione di avvio del procedimento l’amministrazione, pur riservandosi di adottare un successivo provvedimento definitivo in seguito alle controdeduzioni, ha già comunicato al privato che l’attività non può essere intrapresa, e dunque a partire dalla conoscenza di tale comunicazione si determina in capo privato la consapevolezza che l’attività intrapresa è illecita e dunque non può essere svolta”.
Il Collegio concorda con tale affermazione “ma solo ove questa non comporti una sorta di interruzione o sospensione del termine di 60 giorni che invece continua a “correre”, obbligando l’amministrazione al suo rispetto ovvero, nel caso di inutile scadenza del termine, in difetto dei requisiti legittimanti l’attività, ad adottare il provvedimento di autotutela volto a eliminare gli effetti che si sono medio tempore prodotti”.
LEGGE N. 124/2015. Tra le modifiche apportate dal legislatore, c'è quella introdotta dalla legge n. 124 del 7 agosto 2015, la quale prevede che decorso il termine per l’adozione di provvedimenti l’amministrazione competente adotta comunque provvedimenti inibitori o ripristinatori solo in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21 nonies.
Tratto dal sito www.casaeclima.com
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