INVIO ENEA
Per potere detrarre la spesa sostenuta per gli interventi di risparmio energetico effettuati su un immobile, è necessario inviare all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del collaudo e non con quella di effettuazione dei pagamenti (risoluzione 244/E del 2007). In base a quanto prevede il Testo unico sull’edilizia, il collaudo, se necessario in base alla tipologia di intervento realizzato, va fatto entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa. In tal caso, non è valida l’autocertificazione del contribuente (paragrafo 3.1 della circolare 21/E del 2010).
INSTALLAZIONE INFISSI
La posa in opera di infissi esterni beneficia del "bonus ristrutturazioni" in caso di nuova installazione o, se riguarda l'intera facciata, di sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi; in caso contrario, non è possibile usufruire della detrazione Irpef, in quanto l’intervento rientra nella manutenzione ordinaria, per la quale l’agevolazione spetta solo se riguarda parti comuni di edifici residenziali (circolare 57/E del 1998). La sostituzione può comunque rientrare nell’agevolazione, qualora l’opera sia finalizzata al risparmio energetico o al contenimento dell’inquinamento acustico, anche in assenza di opere edilizie propriamente dette. In tal caso, occorre acquisire idonea documentazione (ad esempio, scheda tecnica del produttore) che attesti il possesso dei requisiti di legge, meno stringenti di quelli previsti per la detrazione Irpef al 65%.
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