domenica 14 febbraio 2016

La documentazione da inviare all'Enea

Tratto dal sito http://acaicastelgandolfo.wix.com

Sono numerosi i dubbi interpretativi che riguardano la documentazione da inviare all’ENEA per poter usufruire delle detrazioni fiscali del 65% in materia di efficienza energetica. Fra questi, rivestono particolare importanza quelli che riguardano gli errori nella compilazione della documentazione obbligatoria, i lavori conclusi (e i pagamenti effettuati) a cavallo di due anni solari, i condomini.
Se il soggetto che intende ottenere la detrazione fiscale si accorge di aver sbagliato ad inserire alcuni dati nella documentazione obbligatoria, cosa deve fare per correggere tale errore?
Con quali tempistiche può farlo?
Per dare una risposta completa e corretta occorre prendere in considerazione l’anno in cui è stata trasmessa ad ENEA la richiesta di detrazione:
 
  • lavori completati nel 2007 e nel 2008: pur non essendo più possibile modificare la richiesta già inviata, è stato riconosciuto il diritto del contribuente a fruire della detrazione anche per quelle spese che erroneamente non siano state riportate nella stessa.Condizioni:1) l’importo delle spese sostenute deve essere stato indicato correttamente nelle relative dichiarazioni dei redditi;2) tali spese, in sede di controllo formale, devono risultare opportunamente documentate.
  • lavori completati dal 2009 in poi: è possibile modificare la documentazione già inviata anche oltre il limite dei 90 giorni dalla fine dei lavori
 
Condizione: le modifiche devono avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
 
Nel dettaglio:
 
  • per i lavori completati fino a tutto il 2012, non è più possibile modificare nulla;
  • per i lavori completati nel 2013 è stato possibile rettificare i dati inviati sino al 30 settembre 2014, accedendo al sito d’invio 2013;
  • per i lavori completati nel 2014 è possibile rettificare i dati inviati sino al 30 settembre 2015, accedendo al sito d’invio 2014.

Le eventuali correzioni devono essere effettuate mediante l’invio di una nuova comunicazione all’ENEA telematicamente (http://finanziaria2014.enea.it), che sostituirà quella precedente, errata.
 
Documenti da inviare per poter usufruire della detrazione fiscale
 
Non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva; la normativa, infatti, impone soltanto che, entro 90 giorni dal termine dei lavori, vengano trasmessi telematicamente:
 
  • l’attestato di qualificazione energetica;
  • la scheda descrittiva degli interventi realizzati;
  • l’eventuale documentazione semplificata (prevista, ad esempio, per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia).
 
Una volta effettuata tale trasmissione, in modo automatico ritorna al mittente da ENEA una ricevuta informatica con il CPID (Codice Personale Identificativo), valida a tutti gli effetti come prova dell’avvenuto invio: non sono previsti altri riscontri da parte di ENEA, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme.
Cosa non allegare: asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, altra documentazione (che deve essere conservata per gli eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate).
 
Lavori conclusi a cavallo di due anni solari
 
Nel caso in cui i lavori per la riqualificazione energetica siano iniziati (con il pagamento di un acconto all’avvio dei lavori) nel corso di un anno solare e siano in fase di completamento l’anno solare successivo, quali sono gli adempimenti procedurali per ottenere le detrazioni?
Come si devono pagare il saldo e le spese professionali?
Criterio di cassa – soltanto quanto pagato l’anno precedente potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55-65% con la denuncia dei redditi dell’anno successivo.
Condizione – attestazione che i lavori non sono ultimati (tale attestazione può essere sostituita dalla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate).
 
Pagamenti effettuati a cavallo di due anni solari
 
Nel caso in cui, invece, gli interventi di riqualificazione energetica si siano conclusi l’anno solare precedente e siano stati in gran parte pagati (ad eccezione delle sole spese professionali relative al tecnico abilitato che redigerà la documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni), nella richiesta di detrazione da trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori, occorre riportare tutte le spese, sia già sostenute che preventivate?
Il termine dei lavori dal quale far decorrere i 90 giorni di tempo utili per trasmettere la richiesta di detrazione all’ENEA può essere documentato:
 
  • dal collaudo dei lavori;
  • dalla dichiarazione di conformità degli stessi;
  • dalla D.I.A., se richiesta.
 
Quindi, in possesso di uno di questi documenti, nella richiesta di detrazione che occorre trasmettere ad ENEA per usufruire delle agevolazioni in oggetto, si possono riportare tutte le spese, sia già sostenute che da sostenersi.
Tuttavia, se le spese preventivate non sono state riportate nella documentazione trasmessa all’ENEA, quest’ultima può essere riaperta e modificata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
 
Condomini/edifici con più unità immobiliari
 
Qual’è la documentazione che deve essere predisposta ed inviata dall’amministratore di condomini per gli interventi volti ad aumentare l’efficienza energetica, nel caso di impianti centralizzati ed autonomi?
Interventi che non comportano la sostituzione dell’impianto termico:
  • parti comuni:– impianto termico centralizzato: la richiesta di detrazione può essere inoltrata dall’amministratore o da un tecnico abilitato indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto (allegati A e E del decreto attuativo);– impianti autonomi: occorre predisporre un allegato “A” e “E” per unità immobiliare.
  • sul singolo appartamento:– impianto termico centralizzato:allegato “A” facendo riferimento, per l’involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l’impianto di riscaldamento, a quello centralizzato;allegato “E” per il singolo appartamento.– impianto autonomo: allegati “A” e “E” per il singolo appartamento.
 
 
Impianti (terminati dopo il 15/08/2009) che comportano la sostituzione di impianto termico con altro non a biomassa
 
Impianto termico centralizzato: soltanto l’allegato E riferito all’intero edificio (la richiesta di detrazione può essere inoltrata anche dall’amministratore o da un condomino qualsiasi, specificando che la richiesta viene fatta anche a nome di altri, indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto)
 
Impianti autonomi
 
Un allegato E per singolo appartamento.
 

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