Nel caso in cui in sede di assemblea condominiale venga
deliberata l’installazione di un impianto di videosorveglianza il condomino,
eventualmente contrario, può evitare di pagare la quota di spese che gli
spetterebbe in base alla tabella millesimale?
No. La videosorveglianza, infatti, è uno di quegli impianti
la cui installazione è stata liberalizzata con l’entrata in vigore della
riforma del condominio (Legge, 11 dicembre 2012 n. 220, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 17 dicembre 2012). In particolare la legge citata ha introdotto nel
Codice civile un articolo ad hoc dedicato a queste installazioni, ovvero
l’articolo 1122-bis che, essendo collocato quale appendice dell’articolo 1122,
si delinea quale sua disposizione speciale che disciplina opere del tutto
particolari con un proprio iter procedurale.
L’Articolo in parola prevede che la delibera di
installazione possa essere approvata con la maggioranza semplice, ossia con
l’assenso della maggioranza dei presenti che devono rappresentare almeno 500
millesimi.
Non si tratta più, quindi, di una innovazione e di
conseguenza il condomino dissenziente non può evitare di partecipare alla
spesa.
Nessun commento:
Posta un commento